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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. 254

Recupero di un posto e ripartizione di trenta posti di assistente universitario per l'anno accademico 1969-70.

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Testo in vigore dal:  30-5-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348; 29 novembre 1968, n. 1352; 8 gennaio 1970, n. 28, con i quali, in applicazione del predetto art. 15 sono stati, rispettivamente, ripartiti fra le cattedre dei vari atenei: cinquecentoventuno, trentadue e quattordici posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919 e 20 novembre 1969, n. 942, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantanove, quaranta ventuno e sei posti di assistente ordinario, già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;
Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, un altro posto non risulta coperto perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di millecentotrenta dei milleduecento posti di assistente di ruolo, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti dal citato art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70;
Ravvisata la necessità di procedere all'assegnazione di altri trenta dei settanta posti non vincolati ancora disponibili sul predetto contingente e di tenere accantonati, per le esigenze del riordinamento degli studi della facoltà di architettura, quaranta posti di assistente ordinario;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Il posto di assistente ordinario già attribuito alla cattedra di propulsori chimici della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è recuperato dal contingente riservato.