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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. 254

Recupero di un posto e ripartizione di trenta posti di assistente universitario per l'anno accademico 1969-70.

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Testo in vigore dal: 30-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale
sono  stati  complessivamente  istituiti  per gli anni accademici dal
1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
  Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente
la  riserva  di  assegnazione  alle  cattedre  cui  prestino servizio
assistenti   straordinari   con   almeno   cinque  anni  di  servizio
retribuito,  di  un  numero  di  posti  corrispondente a quello degli
assistenti   straordinari   forniti   del   prescritto  requisito  di
anzianita';
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967,
n.  1348;  29  novembre  1968,  n. 1352; 8 gennaio 1970, n. 28, con i
quali,   in   applicazione   del   predetto   art.   15  sono  stati,
rispettivamente,   ripartiti   fra   le  cattedre  dei  vari  atenei:
cinquecentoventuno,  trentadue  e  quattordici  posti  di  assistente
riservati,  per  concorso, agli assistenti straordinari forniti della
prescritta anzianita' di servizio;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'ultimo  comma del citato art. 15
della  legge  n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono
essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968,
n.  1331;  27  maggio  1969,  n.  325;  23  ottobre 1969, n. 919 e 20
novembre  1969,  n.  942, con i quali vennero recuperati e nuovamente
ripartiti, rispettivamente, ottantanove, quaranta ventuno e sei posti
di   assistente   ordinario,   gia'  riservati,  per  concorso,  agli
assistenti straordinari;
  Considerato   che,  a  seguito  dei  risultati  di  altri  concorsi
riservati  agli  assistenti  straordinari  banditi ed espletati per i
posti  assegnati  con  i citati decreti presidenziali, un altro posto
non  risulta  coperto  perche'  non  e'  seguita  la  nomina in ruolo
dell'idoneo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970,
n.  135,  con  il  quale  veniva  fatto  luogo  alla  ripartizione di
millecentotrenta  dei milleduecento posti di assistente di ruolo, non
vincolati  a  concorsi  riservati  agli  assistenti  straordinari,  a
disposizione  sul  contingente dei posti istituiti dal citato art. 14
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  all'assegnazione di altri
trenta  dei  settanta  posti  non  vincolati  ancora  disponibili sul
predetto  contingente  e  di  tenere accantonati, per le esigenze del
riordinamento  degli  studi  della facolta' di architettura, quaranta
posti di assistente ordinario;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  posto  di assistente ordinario gia' attribuito alla cattedra di
propulsori   chimici   della   scuola   di   ingegneria  aerospaziale
dell'Universita'   di  Roma  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  novembre 1967, n. 1348, e' recuperato dal contingente
riservato.