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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 823

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal:  11-12-1969

Art. 2


Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre statali di lingua e letteratura spagnola; di lingua e letteratura francese e di tre posti attualmente vacanti e destinati uno alla storia, uno al raddoppio di storia e uno al raddoppio di lingua e letteratura latina e dei posti convenzionati assegnati alle cattedre di lingua e letteratura latina e di geografia (istituito con legge 13 giugno 1955, n. 504) e di lingua e letteratura inglese (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1842); con i posti sono trasferiti anche i professori;
b) ventinove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Pisa e propriamente così ripartiti per le relative cattedre: tre posti alla lingua e letteratura latina; uno alla geografia; cinque alla lingua e letteratura spagnola; tre alla lingua e letteratura italiana; sei alla lingua e letteratura inglese; cinque alla lingua e letteratura francese; due alla storia della filosofia; due alla lingua e letteratura tedesca; uno alla storia; uno alla filologia germanica.