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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 823

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal: 11-12-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Presso  l'Universita'  degli studi di Pisa e' istituita la facolta'
di lingue e letterature straniere.
  L'attuale  corso  di  laurea  in  lingue  e  letterature straniere,
annesso   alla   facolta'   di  economia  e  commercio  della  stessa
universita',  passa  a  far  parte  della  nuova facolta' di lingue e
letterature straniere.