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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. 704

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Bolognini", con sede in Seriate.

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Testo in vigore dal:  12-11-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'opera di beneficenza "Luogo Pio Bolognini" con sede in Seriate (Bergamo), ha fra i suoi scopi statutari il funzionamento dell'ospedale Bolognini con poliambulatorio per i mutuati e reparto completo di cure fisiche, ai sensi dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1961;
Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Bolognini" di Seriate è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti i verbali della commissione per l'individuazione, l'inventario dei beni che devono esser trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Bolognini", con sede in Seriate (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
a) beni immobili, costituiti da:
1) fabbricato ospedaliero e area accessoria, ubicato in Seriate, via Cesare Battisti n. 8, costituito da me. 27,194 e individuato dai mappali nn. 1536, 1605, 2896 e 1695 per complessivi mq. 5.166. Dal predetto fabbricato non sono da computare n. 5 (cinque) stanze, un soggiorno e gli annessi servizi, ubicati al primo piano sovrastante la lavanderia e guardaroba; tali vani sono adibiti istituzionalmente a ricovero per persone anziane;
2) fabbricato privato, ubicato in via Italia n. 13 e 15, mc. 700 acquisito dall'ente nella misura di cui all'atto di donazione testamentaria del 22 aprile 1958, registrato a Bergamo al n. 330, vol. n. 260, notaio Leidi Antonio, riconosciuto con atto prefettizio n/207, Div. V, del 22 luglio 1959;
3) fabbricato tipo popolare, con cortile retrostante, accessibile da via Italia, numeri civici 57, 59 e 61, individuato dai mappali 1693/2, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1549 e 1534, acquisito dall'ente con decreto pretorile di trasferimento di proprietà del 14 gennaio 1969;
b) beni mobili costituiti da attrezzature e arredamenti ospedalieri, specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e per l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;
c) passività, costituite dai seguenti mutui da estinguere:
1) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 28 agosto 1956, nell'importo di lire 12.000.000;
2) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 16 ottobre 1962, nell'importo di lire 80.000.000;
3) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 11 maggio 1964, nell'importo di lire 80.000.000.
Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969

Atti del Governo registro n. 229, foglio n. 119. - CARUSO