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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 5

Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco
di ospedali da enti pubblici


Gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale.
Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa regione, secondo le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
In ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva lo ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero.
Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.
Il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.
I rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente.
Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del nuovo ente.
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9 e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.
Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3 non sono gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al quale è affidata la gestione purché questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.