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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  26-11-1989
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Art. 28

(Comitato degli italiani all'estero)


Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sarà assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettività e dieci alle Amministrazioni dello Stato.
La nomina del Comitato è fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali è istituito.
La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a ciò delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero. (3)
((14))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 dicembre 1971, n. 1221 ha disposto (con l'art. 1) che "L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 novembre 1989, n.368 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Reppublica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221."