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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977

Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

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Testo in vigore dal:  7-12-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830;
anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione;
anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione;
anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.