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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963, n. 2211

Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province.

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Testo in vigore dal:  20-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sui decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 6 della citata legge 13 marzo 1958, n. 296;
Considerata la necessità di apportare modifiche agli articoli 7, 8, 9, 12, 23, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 62, 63, 64, 65 e 66 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


L'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico provinciale.
Il provvedimento è definitivo".