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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963, n. 2211

Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province.

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Testo in vigore dal: 20-3-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  Unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  l'art.  358  del  citato  testo  unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento  dei concorsi a posti di sanitari addetti ai
servizi  dei  Comuni  e delle Province approvato con regio decreto 11
marzo 1935, n. 281;
  Visto  il  decreto  Presidente  della Repubblica 10 giugno 1955, n.
854,  sui  decentramento  dei  servizi  dell'Alto  Commissariato  per
l'igiene e la sanita' pubblica;
  Vista  la  legge  13  marzo  1958, n. 296, istitutiva del Ministero
della sanita';
  Visto l'art. 6 della citata legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Considerata  la  necessita' di apportare modifiche agli articoli 7,
8,  9,  12,  23,  32, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 62, 63, 64, 65 e 66 del
regolamento  dei  concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei
Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n.
281;
  Udito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita' di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935,
n. 281, e' sostituito dal seguente:
  "L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta  soltanto  per
difetto  dei  requisiti  prescritti e con decreto motivato del medico
provinciale.
  Il provvedimento e' definitivo".