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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 225

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane.

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Testo in vigore dal:  5-5-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle Imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Visto il decreto Ministeriale del 12 luglio 1942 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1942 - modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;
Visti i decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, con i quali viene modificata la misura delle indennità stabilite dal su citato regolamento;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel vigente regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1957;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, successivamente modificato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, e con i decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, sono sostituiti come appresso:
Art. 3. - Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti, secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.
Agli anzidetti versamenti, di regola, provvedono:
1) gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alla lettera b) ed annualmente le somme di cui alla lettera c) del precedente art. 2;
2) il direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, i capi dei Laboratori chimici compartimentali ed il capo del Laboratorio denaturanti dello Stato, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 luglio 1942, modificato con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;
3) i contabili doganali, i quali verseranno bimestralmente le quote spettanti al Fondo sui proventi contravvenzionali di cui alla lettera a) dello stesso art. 2.
Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli di Stato e garantiti dallo Stato e, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze.
Gli interessi di tali titoli e gli utili derivanti dalle altre eventuali forme di investimento previste dal comma precedente saranno versati alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero.
Art. 5. - Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue:
1) il 74% di esse è destinato al pagamento delle indennità di cui alla lettera a) del precedente art. 4;
2) il 22% è destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 4;
3) il 4% è destinato a sostenere le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite, nonché alle prestazioni occasionali e straordinarie di cui all'art. 6.
Qualora il limite fissato per la erogazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potrà essere impiegata per gli scopi stessi negli esercizi successivi.
Art. 6. - Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed è costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;
Membri:
un funzionario amministrativo con qualifica di ispettore generale o direttore di divisione della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
il funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, preposto alla Divisione del personale, cui si riferisce il Fondo e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;
sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma e precisamente:
a) un funzionario della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione;
b) un funzionario della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
c) un funzionario della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione;
d) un funzionario della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione;
e) un rappresentante da scegliere nelle categorie dei preparatori chimici o dei commessi tecnici di Laboratori delle dogane ed imposte indirette;
f) un rappresentante da scegliere o nella categoria operai permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento o in quella degli uscieri degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
Segretario:
un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe che interverrà alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo.
Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale cui, a fine di ogni semestre, in relazione alle prestazioni date, potrà essere liquidato un compenso nella misura che sarà determinata dallo stesso Consiglio.
All'ufficio di segreteria sarà aggregato un funzionario della carriera di concetto od esecutiva del ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione con qualifica di procuratore principale o primo procuratore od ufficiale superiore con attribuzioni contabili, che potrà essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilità del Fondo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato o più anziano in grado fra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio.
Le cariche nel Consiglio di amministrazione sono gratuite, tranne quella del segretario, che verrà retribuito con somma da determinarsi dal Consiglio stesso.
Le eventuali prestazioni straordinarie rese dai componenti il Consiglio di amministrazione potranno essere compensate semestralmente, con deliberazione collegiale, in relazione all'entità del lavoro svolto.
I sei rappresentanti del personale di cui alle lettere da a) ad f) membri del Consiglio di amministrazione del Fondo, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 11. - Il diritto alle indennità si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nel ramo delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, cinque anni di servizio utili per la pensione.
Agli effetti del precedente comma si considera compiuto nel ramo delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici anche il servizio prestato, anteriormente alla creazione degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso gli Uffici tecnici erariali.
Sarà, altresì, tenuto conto del servizio prestato anteriormente al diciottesimo anno di età nel solo case che ciò sia necessario per raggiungere il minimo di cinque anni.
L'indennità stabilita per i superstiti degli impiegati ed operai iscritti al Fondo, che abbiano compiuto soltanto il minimo di cinque anni di servizio nei rispettivi ruoli è dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'iscritto al Fondo sia morto per causa di servizio.
Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i cinque anni di servizio, computati come ai primi tre commi del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennità, soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici.
Nel computo degli anni di servizio, per determinare la misura della indennità, l'anno incominciato si calcola per anno intero.
All'accertamento dell'anzianità di servizio degli iscritti al Fondo per la determinazione delle indennità, provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione.
Art. 12. - I commi primo e secondo sono soppressi.