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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1109

Modificazione alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

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Testo in vigore dal:  21-3-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;
Visto il regolamento per l'amministrazione e le erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente l'iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Visto il decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833, con il quale venne modificata la misura delle indentità stabilite dal su citato regolamento;
Ritenuto la necessità di adeguare tale indennità alla migliorata situazione finanziaria del Fondo;
Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 5 luglio 1951;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'indennità di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, è corrisposta all'avente diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833:
agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio;
al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per ogni anno di servizio;
al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per ogni anno di servizio;
ad personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI PELLA - VANONI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 6. - PALLA