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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1607

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

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Testo in vigore dal:  27-2-1957

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108; 21 ottobre 1940, n. 1590, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1.936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. - È istituito presso l'Università commerciale "L.
Bocconi" di Milano, un corso di perfezionamento in economia aziendale, per la formazione dei quadri direttivi di azienda. Il corso è diretto dal direttore dell'Istituto di economia aziendale, è biennale e comprende le seguenti materie:
Primo anno:
a) Materie obbligatorie:
Tecnica delle rilevazioni contabili;
Tecnica delle operazioni bancarie;
I costi di produzione e di distribuzione;
I finanziamenti delle imprese industriali;
Le variazioni monetarie;
Tecnica delle ricerche di mercato;
Tecnica del commercio e dei regolamenti internazionali;
Le relazioni umane nelle aziende;
Tecnologia industriale.
b) Materie facoltative:
Il mercato finanziario italiano;
Tecnica della pubblicità.
Secondo anno:
a) Materie obbligatorie:
Organizzazione aziendale;
Economie delle aziende industriali e commerciali;
Economia delle aziende di credito;
Il sistema dei prezzi;
Le responsabilità penali delle aziende;
Legislazione del lavoro e tecnica sindacale;
I bilanci delle imprese.
b) Materie facoltative:
Economia delle imprese pubbliche;
Organizzazione economica internazionale;
Tecnica tributaria.
Sono ammessi al primo corso soltanto laureati in:
"Economia e commercio";
"giurisprudenza";
"scienze politiche";
"ingegneria";
"chimica industriale";
"chimica pura";
"agraria".
Sono ammessi al secondo corso gli iscritti che abbiano superato almeno quattro esami del 1° corso a loro scelta.
Gli iscritti laureati in ingegneria, chimica pura, chimica industriale e agraria sono esonerati dagli esami di tecnologia industriale.
Gli iscritti laureati in economia e commercio sono esonerati dai seguenti esami:
a) Primo anno:
Tecnica delle rilevazioni contabili;
Tecnica delle operazioni bancarie.
b) Secondo anno:
Economia delle aziende industriali e commerciali.
Art. 46. - Sono ammessi agli esami soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente frequentato le lezioni.
Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma saranno formate dagli stessi professori, incaricati dello svolgimento dei corsi e presieduti dal direttore del corso.
Art. 47. - Alla fine del corso viene rilasciato un diploma agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami delle materie obbligatorie (salvo le eccezioni sopra accennate), nonché almeno due esami a loro scelta delle materie facoltative.
Art. 48. - La tassa di frequenza verrà fissata dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno accademico, sentito il Consiglio della Facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957

Atti del Governo, registrato n. 104, foglio n. 6. - CARLOMAGNO