stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1607

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-2-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  8  marzo  1925,  n.  547,  e
modificato  con il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108; 21 ottobre
1940,  n.  1590,  e  con  decreto del Capo provvisorio dello Stato 27
luglio 1947, n. 1226;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1.936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  commerciale  "L. Bocconi" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:

  Art.  45.  -  E'  istituito  presso  l'Universita'  commerciale "L.
Bocconi"   di   Milano,  un  corso  di  perfezionamento  in  economia
aziendale,  per  la  formazione  dei  quadri direttivi di azienda. Il
corso  e'  diretto dal direttore dell'Istituto di economia aziendale,
e' biennale e comprende le seguenti materie:
    Primo anno:
      a) Materie obbligatorie:
        Tecnica delle rilevazioni contabili;
        Tecnica delle operazioni bancarie;
        I costi di produzione e di distribuzione;
        I finanziamenti delle imprese industriali;
        Le variazioni monetarie;
        Tecnica delle ricerche di mercato;
        Tecnica del commercio e dei regolamenti internazionali;
        Le relazioni umane nelle aziende;
        Tecnologia industriale.
      b) Materie facoltative:
        Il mercato finanziario italiano;
        Tecnica della pubblicita'.
    Secondo anno:
      a) Materie obbligatorie:
        Organizzazione aziendale;
        Economie delle aziende industriali e commerciali;
        Economia delle aziende di credito;
        Il sistema dei prezzi;
        Le responsabilita' penali delle aziende;
        Legislazione del lavoro e tecnica sindacale;
        I bilanci delle imprese.
      b) Materie facoltative:
        Economia delle imprese pubbliche;
        Organizzazione economica internazionale;
        Tecnica tributaria.
  Sono ammessi al primo corso soltanto laureati in:
        "Economia e commercio";
        "giurisprudenza";
        "scienze politiche";
        "ingegneria";
        "chimica industriale";
        "chimica pura";
        "agraria".
  Sono  ammessi  al  secondo  corso gli iscritti che abbiano superato
almeno quattro esami del 1° corso a loro scelta.
  Gli   iscritti   laureati  in  ingegneria,  chimica  pura,  chimica
industriale  e  agraria  sono  esonerati  dagli  esami  di tecnologia
industriale.
  Gli  iscritti  laureati  in economia e commercio sono esonerati dai
seguenti esami:
    a) Primo anno:
      Tecnica delle rilevazioni contabili;
      Tecnica delle operazioni bancarie.
    b) Secondo anno:
      Economia delle aziende industriali e commerciali.
  Art.  46.  -  Sono  ammessi  agli  esami  soltanto gli iscritti che
abbiano regolarmente frequentato le lezioni.
  Le  Commissioni  per  gli  esami  di  profitto e di diploma saranno
formate  dagli  stessi  professori,  incaricati dello svolgimento dei
corsi e presieduti dal direttore del corso.
  Art.  47.  -  Alla  fine del corso viene rilasciato un diploma agli
iscritti   che   abbiano  superato  tutti  gli  esami  delle  materie
obbligatorie (salvo le eccezioni sopra accennate), nonche' almeno due
esami a loro scelta delle materie facoltative.
  Art.  48.  -  La tassa di frequenza verra' fissata dal Consiglio di
amministrazione  all'inizio  di  ciascun  anno accademico, sentito il
Consiglio della Facolta' di economia e commercio.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                                ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1957
  Atti del Governo, registrato n. 104, foglio n. 6. - CARLOMAGNO