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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1183

Modificazioni alla voce n. 29 della tabella III delle attività nelle quali è ammesso il riposo settimanale per turno, approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Visto  l'art.  5  della  legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale  e  settimanale,  che prevede la facolta' di far cadere il
riposo  di  24  ore  consecutive  in giorno diverso dalla domenica ed
attuato   mediante   turni  al  personale  addetto  all'esercizio  di
determinato attivita';
  Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  La voce n. 29 della tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22
giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali
e'  applicabile  l'art.  5  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul
riposo domenicale settimanale e' modificata nel modo seguente:

                               TABELLA

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e di decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                             osservare.

                 Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1954

                               EINAUDI

                         SCELBA - VIGORELLI

                 Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
        Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1954
     Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 93. - CARLOMAGNO