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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1183

Modificazioni alla voce n. 29 della tabella III delle attività nelle quali è ammesso il riposo settimanale per turno, approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinato attivita'; Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. La voce n. 29 della tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale settimanale e' modificata nel modo seguente: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 93. - CARLOMAGNO