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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 417

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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Testo in vigore dal:  23-6-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore di Milano", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306 e 31 agosto 1951, n. 1774;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte con la modifica della riduzione da dieci a cinque anni dell'anzianità necessaria ai professori di ruolo per la nomina a rettore.
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 3. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, fra i professori di ruolo dell'Università cattolica del Sacro Cuore che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nella Università medesima, ovvero tra i professori in quiescenza qualora siano stati professori di ruolo dell'Università cattolica del Sacro Cuore almeno dieci anni e vi abbiano ricoperto la carica di rettore".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 129. - PALLA