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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 417

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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Testo in vigore dal: 23-6-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore di
Milano",  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1163 e
modificato  con  regio  decreto 17 ottobre 1941, n. 1282; con decreto
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  27  luglio  1947, n. 1242 e con
decreti  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30
ottobre 1950, n. 1306 e 31 agosto 1951, n. 1774;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
proposte  con  la  modifica  della  riduzione  da dieci a cinque anni
dell'anzianita'  necessaria  ai  professori  di ruolo per la nomina a
rettore.
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano,
approvato  e  modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente
modificato come appresso:
    Art. 3. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito
il  Senato  accademico,  fra  i  professori di ruolo dell'Universita'
cattolica   del  Sacro  Cuore  che  abbiano  almeno  cinque  anni  di
anzianita'   di  ruolo  nella  Universita'  medesima,  ovvero  tra  i
professori  in  quiescenza  qualora  siano  stati professori di ruolo
dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore almeno dieci anni e vi
abbiano ricoperto la carica di rettore".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 marzo 1953

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 129. - PALLA