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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 767

Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1971)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971
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Art. 8


Le competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli spettanti ai personali dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle predette Amministrazioni autonome, sono maggiorate dell'11,67 per cento se dovute al personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, e del 6,44 per cento se dovute al restante personale. (4) (5)
Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento, per eccesso, a 10 lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a 10 centesimi per le competenze orarie.
La ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente primo comma, nonché, sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare con le aliquote rispettivamente, dell'8 per cento per il personale di grado 7° o superiore e del 4 per cento per il restante personale. (3) (4) (8) (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 25) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1955.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta [...] nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è sostituita con quella: "per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni delle Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le competenze previste dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, spettanti ai personale di grado 7° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e dei gradi 4° e 5° delle Ferrovie dello Stato sono maggiorate del 4,66 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le competenze di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che, in applicazione del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 30 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 per cento a seconda che tale incidenza, alla stessa data, sia rispettivamente del 4,20 e del 5,775 per cento. Negli stessi casi, le indennità di missione e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, sono invece maggiorate, rispettivamente, dello 0,65 e dell'1,75 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1956.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1965.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° marzo 1966.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.