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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1952, n. 872

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal:  2-8-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309 e 11 aprile 1951, n. 566;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 112. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
10) patologia tropicale veterinaria;
11) idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
12) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
Dopo l'attuale art. 217, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "odontoiatria e protesi dentaria" ed in "medicina delle assicurazioni".

Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 218. - Il corso della scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni.
Art. 219. - La scuola ha sede presso la clinica odontoiatrica. Il professore di ruolo di clinica odontoiatrica è il direttore della scuola. In sua mancanza viene nominato dal Consiglio di facoltà fra i professori di ruolo della Facoltà stessa.
Art. 220. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esame, dinanzi ad una Commissione costituita da tre membri e presieduta dal direttore della scuola.
Art. 221. - Il numero degli iscritti per ogni anno sarà stabilito dal Consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola.
Art. 222. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
anatomia, istologia, embriologia dei denti;
fisiologia e biochimica dei denti e delle ghiandole salivari;
patologia generale;
farmacologia ed anestesia odontoiatrica;
microbiologia ed igiene;
malattie dei denti e della bocca;
medicina interna e patologia odontoiatrica;
radiologia odontoiatrica;
chirurgia dentale;
nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, protesi dentale e ortodontoiatria;
terapia odontoiatrica.
2° anno:
protesi dentaria fissa;
protesi dentaria;
protesi del mascellare;
malattie chirurgiche della bocca;
medicina legale odontologica;
clinica odontoiatrica;
ortodonzia.
L'insegnamento verrà impartito con corsi speciali e con esercitazioni pratiche di clinica, di costruzione di apparecchi.
Alla fine di ogni anno di corso, i candidati debbono presentare alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti.
Art. 223. - Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti dal direttore della clinica odontoiatrica, e da altri professori ed assistenti della Facoltà di medicina nonché da liberi docenti. Le proposte per l'attribuzione degli insegnamenti vengono presentate dal direttore della scuola e approvate dal Consiglio di facoltà.
Art. 224. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni tecniche che ne formano il complemento indispensabile.
Art. 225. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento divise in due gruppi: uno di materie teoriche ed uno di materie pratiche.
Art. 226. - Per conseguire il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, gli iscritti devono sostenere un esame teorico su tutta la materia svolta ed una dissertazione scritta su argomento della specialità.
Art. 227. - La Commissione degli esami di profitto viene nominata dal preside della Facoltà ed è costituita da tre membri e presieduta dal direttore della scuola.
La Commissione per gli esami di diploma è costituita di sette membri, presieduta dal preside della Facoltà e nominata a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni.

Art. 228. - La scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni, ha sede nell'Istituto di medicina legale di Pisa. Il professore di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni è il direttore della scuola.
Art. 229. - La scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni ha la durata di due anni.
Art. 230. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami dinanzi ad una Commissione di tre membri presieduta dal direttore della scuola.
Art. 231. - Il numero degli iscritti per ogni anno sarà stabilito dal Consiglio di facoltà udito il direttore della scuola.
Art. 232. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
medicina delle assicurazioni;
medicina mutualistica;
diritto assicurativo;
storia, della medicina con particolare riguardo alla evoluzione dell'assistenza sociale;
semiotica medico-legale;
tecnica autopsica.
2° anno:
medicina delle assicurazioni;
medicina mutualistica;
diritto assicurativo;
medicina del lavoro;
igiene del lavoro;
tecnologia (concernente tecnopatie assicurate).
L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio.
Art. 233. - Tanto gli insegnamenti teorici che pratici sono impartiti dal direttore dell'Istituto di medicina legale, come da altri professori ed assistenti della Facoltà di medicina, nonché da liberi docenti.
Le proposte per l'attribuzione dei diversi insegnamenti vengono presentate dal direttore della scuola ed approvate dal Consiglio di facoltà.
Art. 234. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni di laboratorio che ne formano il complemento indispensabile.
Art. 235. - Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento dinanzi ad una Commissione composta di tre membri, presieduta dal direttore della scuola e nominata secondo l'attuale art. 163 dello statuto, relativo alle norme generali sulle scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 236. - Al termine dei due anni per conseguire il diploma di perfezionamento in medicina delle assicurazioni gli iscritti dovranno sostenere un esame con presentazione e discussione di una dissertazione scritta sopra, un argomento attinente alla disciplina.
La Commissione è costituita di sette membri presieduta dal preside della Facoltà e nominata secondo il citato articolo 163 dello statuto.
Art. 237. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi speciali stabiliti dalle apposite disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 115. - FRASCA