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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1952, n. 872

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal: 2-8-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31
ottobre  1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n.
1339;  27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre
1936,  n.  2462;  27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5
ottobre  1939,  n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n.
469  e  24  ottobre  1942,  n. 1652; con decreto del Capo provvisorio
dello  Stato  30  dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente
della  Repubblica  17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169;
31 ottobre 1950, n. 1309 e 11 aprile 1951, n. 566;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Attuale  art.  112.  - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
    10) patologia tropicale veterinaria;
    11) idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
    12) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
  Dopo  l'attuale  art. 217, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
relativi   alla   istituzione  delle  scuole  di  perfezionamento  in
"odontoiatria   e   protesi   dentaria"   ed   in   "medicina   delle
assicurazioni".

    Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria

  Art.   218.   -   Il  corso  della  scuola  di  perfezionamento  in
odontoiatria e protesi dentaria ha la durata di due anni.
  Art.  219.  - La scuola ha sede presso la clinica odontoiatrica. Il
professore  di  ruolo  di clinica odontoiatrica e' il direttore della
scuola.  In sua mancanza viene nominato dal Consiglio di facolta' fra
i professori di ruolo della Facolta' stessa.
  Art.  220.  -  L'ammissione  alla  scuola  avviene per titoli e per
esame,  dinanzi  ad  una  Commissione  costituita  da  tre  membri  e
presieduta dal direttore della scuola.
  Art.  221. - Il numero degli iscritti per ogni anno sara' stabilito
dal Consiglio di facolta', su proposta del direttore della scuola.
  Art. 222. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      anatomia, istologia, embriologia dei denti;
      fisiologia e biochimica dei denti e delle ghiandole salivari;
      patologia generale;
      farmacologia ed anestesia odontoiatrica;
      microbiologia ed igiene;
      malattie dei denti e della bocca;
      medicina interna e patologia odontoiatrica;
      radiologia odontoiatrica;
      chirurgia dentale;
      nozioni   sui  materiali  adoperati  in  odontoiatria,  protesi
dentale e ortodontoiatria;
      terapia odontoiatrica.
    2° anno:
      protesi dentaria fissa;
      protesi dentaria;
      protesi del mascellare;
      malattie chirurgiche della bocca;
      medicina legale odontologica;
      clinica odontoiatrica;
      ortodonzia.
  L'insegnamento   verra'   impartito   con   corsi  speciali  e  con
esercitazioni pratiche di clinica, di costruzione di apparecchi.
  Alla  fine  di  ogni  anno di corso, i candidati debbono presentare
alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti.
  Art.  223.  - Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti dal
direttore  della  clinica  odontoiatrica,  e  da  altri professori ed
assistenti  della  Facolta' di medicina nonche' da liberi docenti. Le
proposte per l'attribuzione degli insegnamenti vengono presentate dal
direttore della scuola e approvate dal Consiglio di facolta'.
  Art.  224. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni
e   le   esercitazioni   tecniche   che  ne  formano  il  complemento
indispensabile.
  Art.  225. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere
un  esame  di  profitto  sulle  materie di insegnamento divise in due
gruppi: uno di materie teoriche ed uno di materie pratiche.
  Art.   226.   -   Per  conseguire  il  diploma  di  specialista  in
odontoiatria  e  protesi  dentaria,  gli iscritti devono sostenere un
esame teorico su tutta la materia svolta ed una dissertazione scritta
su argomento della specialita'.
  Art.  227.  - La Commissione degli esami di profitto viene nominata
dal  preside  della  Facolta'  ed  e'  costituita  da  tre  membri  e
presieduta dal direttore della scuola.
  La  Commissione  per  gli  esami  di diploma e' costituita di sette
membri,  presieduta  dal  preside  della  Facolta' e nominata a norma
dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

     Scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni.

  Art.  228.  -  La  scuola  di  perfezionamento  in  medicina  delle
assicurazioni,  ha  sede nell'Istituto di medicina legale di Pisa. Il
professore  di  ruolo  di medicina legale e delle assicurazioni e' il
direttore della scuola.
  Art.  229.  -  La  scuola  di  perfezionamento  in  medicina  delle
assicurazioni ha la durata di due anni.
  Art. 230. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami
dinanzi  ad  una  Commissione  di tre membri presieduta dal direttore
della scuola.
  Art.  231. - Il numero degli iscritti per ogni anno sara' stabilito
dal Consiglio di facolta' udito il direttore della scuola.
  Art. 232. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      medicina delle assicurazioni;
      medicina mutualistica;
      diritto assicurativo;
      storia, della medicina con particolare riguardo alla evoluzione
dell'assistenza sociale;
      semiotica medico-legale;
      tecnica autopsica.
    2° anno:
      medicina delle assicurazioni;
      medicina mutualistica;
      diritto assicurativo;
      medicina del lavoro;
      igiene del lavoro;
      tecnologia (concernente tecnopatie assicurate).
  L'insegnamento  sara'  impartito  con  corsi  e  con  esercitazioni
pratiche di laboratorio.
  Art.  233.  -  Tanto  gli  insegnamenti  teorici  che  pratici sono
impartiti  dal  direttore  dell'Istituto  di medicina legale, come da
altri professori ed assistenti della Facolta' di medicina, nonche' da
liberi docenti.
  Le  proposte  per  l'attribuzione  dei diversi insegnamenti vengono
presentate  dal  direttore della scuola ed approvate dal Consiglio di
facolta'.
  Art.  234. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni
e  le  esercitazioni  di  laboratorio  che  ne formano il complemento
indispensabile.
  Art. 235. - Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere
un  esame  di  profitto  sulle materie di insegnamento dinanzi ad una
Commissione  composta  di  tre membri, presieduta dal direttore della
scuola  e nominata secondo l'attuale art. 163 dello statuto, relativo
alle  norme  generali  sulle  scuole di perfezionamento, annesse alla
Facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  236.  -  Al termine dei due anni per conseguire il diploma di
perfezionamento in medicina delle assicurazioni gli iscritti dovranno
sostenere   un   esame   con   presentazione  e  discussione  di  una
dissertazione  scritta sopra, un argomento attinente alla disciplina.
La  Commissione  e' costituita di sette membri presieduta dal preside
della  Facolta'  e  nominata  secondo  il  citato  articolo 163 dello
statuto.
  Art.  237.  -  Gli  iscritti  sono tenuti al pagamento delle tasse,
sopratasse   e   contributi   speciali   stabiliti   dalle   apposite
disposizioni.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1952
  Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 115. - FRASCA