stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1311

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-12-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, del Presidente della Repubblica, 22 febbraio 1948 n. 414 e 30 luglio 1950, n. 1268;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Dopo l'art. 176 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di specializzazione in fitopatologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fitopatologia.

Attuale art. 177. - Presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è istituita una "scuola di specializzazione in fitopatologia" della durata di due anni.
Attuale art. 178: - Scopo della "scuola" è di impartire ai laureati in scienze agrarie le cognizioni necessarie affinchè possano espletare la loro attività nel campo della fitopatologia (presso gli organi ministeriali addetti alla difesa delle piante, presso organizzazioni consortili, ecc.). La scuola conferirà il diploma di "specialista in fitopatologia", ai sensi dell'art. 125 del presente statuto.
Attuale art. 179. - Direttore della scuola è il titolare della cattedra di entomologia o quello della cattedra di patologia vegetale.
Egli è nominato dalla Facoltà di agraria per un anno ed è sempre riconfermabile. Presiede il Consiglio della scuola, costituita a norma dell'art. 115, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di agraria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto.
Attuale art. 180. - Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze, ai colloqui, ecc. Nel secondo anno è obbligatorio l'internato, o presso l'Istituto di entomologia, o presso l'Istituto di patologia vegetale.
Attuale art. 181. - Alla scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita in una Università italiana.
Nel caso in cui pervengano domande di iscrizione in numero superiore a quello fissato dalla Facoltà, in conformità di quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 116, il Consiglio della scuola provvederà, a stabilire una graduatoria degli aspiranti tenendo conto dei titoli che comprovino una particolare disposizione agli studi biologici, dei voti riportati, durante il corso di laurea, negli esami di entomologia e di patologia vegetale nonché delle eventuali trattazioni della materia in tesi od altre pubblicazioni.
Attuale art. 182. - Gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
Attuale art. 183. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Entomologia e zoologia (biennale);
2) Patologia vegetale (biennale);
3) Piante infestanti (annuale);
4) Applicazioni di biologia vegetale (annuale);
5) Chimica degli insetticidi, degli anticrittogamici, ecc. (annuale);
6) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli anticrittogamici (semestrale);
7) Organizzazione economica e legislazione per la difesa delle piante (annuale).
Attuale art. 184. - I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati, per incarico, anno per anno dal Consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.
Attuale art. 185. - Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:
1) Piante infestanti;
2) Chimica degli insetticidi, degli anticrittogamici, ecc.;
3) Applicazioni di biologia vegetale;
4) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli anticrittogamici.
Alla fine del secondo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:
1) Entomologia e zoologia;
2) Patologia vegetale;
3) Organizzazione economica, e legislazione per la difesa delle piante.
L'esame di diploma, sarà costituito da un colloquio sostenuto dall'allievo dinanzi all'intero collegio dei professori insegnanti nella scuola di specializzazione.
Attuale art. 186. - Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla Facoltà di agraria.
Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di facoltà ed il Senato accademico.
Attuale art. 187. - Al finanziamento della scuola viene provveduto, oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi da parte dei Ministero dell'agricoltura e di altri enti o privati che intendano cooperare all'attuazione dei fini che la scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 15. - FRASCA