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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1311

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal: 26-12-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con
i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1
ottobre  1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n.
2394;  1  ottobre  1936,  n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre
1939,  n.  1644;  11  luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24
novembre 1942, n. 1595 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato
16  maggio 1947, n. 694, del Presidente della Repubblica, 22 febbraio
1948 n. 414 e 30 luglio 1950, n. 1268;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Dopo l'art. 176 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  di una scuola di specializzazione in fitopatologia
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi:

            Scuola di specializzazione in fitopatologia.

  Attuale  art. 177. - Presso la Facolta' di agraria dell'Universita'
di   Bologna   e'   istituita  una  "scuola  di  specializzazione  in
fitopatologia" della durata di due anni.
  Attuale  art.  178:  -  Scopo  della  "scuola"  e'  di impartire ai
laureati  in  scienze  agrarie  le  cognizioni  necessarie  affinche'
possano  espletare  la  loro  attivita' nel campo della fitopatologia
(presso  gli  organi  ministeriali  addetti alla difesa delle piante,
presso  organizzazioni  consortili,  ecc.).  La  scuola conferira' il
diploma di "specialista in fitopatologia", ai sensi dell'art. 125 del
presente statuto.
  Attuale  art.  179.  -  Direttore della scuola e' il titolare della
cattedra   di  entomologia  o  quello  della  cattedra  di  patologia
vegetale.
  Egli e' nominato dalla Facolta' di agraria per un anno ed e' sempre
riconfermabile.  Presiede  il  Consiglio  della  scuola, costituita a
norma  dell'art.  115,  vigila  sul  buon funzionamento di essa ed e'
tenuto  a  dare comunicazione al preside della Facolta' di agraria di
tutti  gli  atti  e  di  tutte  le deliberazioni del Consiglio da lui
presieduto.
  Attuale  art. 180. - Per il conseguimento del titolo di specialista
e'  obbligatoria  la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle
conferenze,  ai  colloqui,  ecc.  Nel  secondo  anno  e' obbligatorio
l'internato,  o presso l'Istituto di entomologia, o presso l'Istituto
di patologia vegetale.
  Attuale art. 181. - Alla scuola possono iscriversi coloro che siano
in  possesso  della  laurea  in  scienze  agrarie  conseguita  in una
Universita' italiana.
  Nel  caso  in  cui  pervengano  domande  di  iscrizione  in  numero
superiore  a  quello fissato dalla Facolta', in conformita' di quanto
e'  disposto  dall'ultimo capoverso dell'art. 116, il Consiglio della
scuola  provvedera',  a  stabilire  una  graduatoria  degli aspiranti
tenendo  conto dei titoli che comprovino una particolare disposizione
agli studi biologici, dei voti riportati, durante il corso di laurea,
negli  esami  di  entomologia  e  di patologia vegetale nonche' delle
eventuali trattazioni della materia in tesi od altre pubblicazioni.
  Attuale  art.  182.  - Gli insegnamenti possono non avere carattere
cattedratico  ed  essere  svolti  in  quella  diversa  forma  che  e'
consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
  Attuale  art.  183.  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i
seguenti:
    1) Entomologia e zoologia (biennale);
    2) Patologia vegetale (biennale);
    3) Piante infestanti (annuale);
    4) Applicazioni di biologia vegetale (annuale);
    5)   Chimica  degli  insetticidi,  degli  anticrittogamici,  ecc.
(annuale);
    6) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli
anticrittogamici (semestrale);
    7)  Organizzazione  economica  e legislazione per la difesa delle
piante (annuale).
  Attuale  art.  184.  -  I  docenti  dei  singoli  insegnamenti sono
nominati,  per  incarico,  anno per anno dal Consiglio di facolta' su
proposta del direttore della scuola.
  Attuale  art.  185.  -  Alla  fine  del  primo anno si sostengono i
seguenti esami di profitto:
    1) Piante infestanti;
    2) Chimica degli insetticidi, degli anticrittogamici, ecc.;
    3) Applicazioni di biologia vegetale;
    4) Meccanica dei mezzi di distribuzione degli insetticidi e degli
anticrittogamici.
  Alla  fine  del  secondo  anno  si  sostengono  i seguenti esami di
profitto:
    1) Entomologia e zoologia;
    2) Patologia vegetale;
    3)  Organizzazione  economica, e legislazione per la difesa delle
piante.
  L'esame  di  diploma,  sara'  costituito  da un colloquio sostenuto
dall'allievo  dinanzi  all'intero  collegio dei professori insegnanti
nella scuola di specializzazione.
  Attuale art. 186. - Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti
alla  scuola  sono  le  stesse stabilite dalla legge per gli iscritti
alla Facolta' di agraria.
  Il  contributo  annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le
esercitazioni  pratiche  e per prestazioni di qualunque natura di cui
usufruiscono  durante  l'anno di studio, e' stabilito, anno per anno,
dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', uditi il Consiglio
di facolta' ed il Senato accademico.
  Attuale art. 187. - Al finanziamento della scuola viene provveduto,
oltre  che  con  gli  introiti  di  cui  all'articolo precedente, con
eventuali  contributi  da  parte  dei Ministero dell'agricoltura e di
altri  enti o privati che intendano cooperare all'attuazione dei fini
che la scuola si propone di conseguire.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Caprarola, addi' 5 agosto 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 15. - FRASCA