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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 878

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-2010
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Art. 3


Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:
a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, la classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
h)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2010, N. 153))
;
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.