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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 878

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2010)
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Testo in vigore dal: 23-9-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  lo  Statuto  della  Regione siciliana, approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per il tesoro, e ad interim per il bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((La   regione   siciliana   esercita,   nell'ambito   del  proprio
territorio,  ai  sensi  dell'art.  20  dello  statuto,  in  relazione
all'art.  14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le
attribuzioni  degli  organi  centrali  e periferici dello Stato nelle
seguenti  materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi
opere   pubbliche   di  interesse  prevalentemente  nazionale;  acque
pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse
nazionale.
  Restano  salve  le competenze del Ministero della difesa per quanto
riguarda le infrastrutture militari.
  Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di
cui  al  successivo  art.  3,  l'amministrazione regionale svolge una
attivita'  amministrativa  secondo  le  direttive  del  Governo dello
Stato.
  Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente, lo Stato
versera'  agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del
bilancio  statale,  necessaria  per  la realizzazione delle attivita'
stesse,  il  cui  ammontare  sara'  determinato  sentita  la  regione
siciliana)).