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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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Testo in vigore dal:  14-2-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti anzidetti, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo

l'art. 158 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 1

Art. 159. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è annessa all'Istituto di odontoiatria.
Art. 160. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 161. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.
Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:
a) anatomia dentale ed orale umana e comparata;
b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;
c) istologia dentale normale e patologica;
d) embriologia ed istogenesi;
e) microbiologia orale;
f) materia medica odontoiatrica;
g) storia dell'odontoiatria;
h) patologia dentale e semiologia;
i) odontoiatria operativa;
l) odontotecnica;
m) protesi dentaria;
n) profilassi ed igiene dentaria;
o) medicina orale;
p) chirurgia dentale ed orale;
q) ortopedia dento-facciale;
r) clinica odontoiatrica e protetica;
s) radiologia dentaria;
t) medicina legale odontoiatrica;
u) lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali.
Art. 163. - Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali:
a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio;
b) odontoiatria conservativa sul paziente;
c) odontotecnica;
d) chirurgia dentale ed orale;
e) ortopedia dento-facciale;
f) ambulatorio.
Art. 164. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Università, fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti.
Art. 165. - Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonché l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.
Art. 166. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunità didattiche.
Art. 167. - Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.
La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sarà a carico del bilancio ordinario dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 59. - FRASCA