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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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Testo in vigore dal: 14-2-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926, n. 2054, e modificato con regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2846,  25  ottobre 1928, n. 3510, 31
ottobre  1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 10 ottobre 1931, n.
1371,  27  ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1 ottobre
1936,  n.  2474,  20  aprile  1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5
settembre  1942,  n.  1236,  24  ottobre  1942, n. 1671 e decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con i decreti anzidetti, e' ulteriormente modificato come
appresso.
  Dopo  l'art.  158  vengono  inseriti  i seguenti nuovi articoli col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

   Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

  Art. 159. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi
dentaria e' annessa all'Istituto di odontoiatria.
  Art. 160. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi
dentaria  conferisce  il  diploma  di  specialista  in odontoiatria e
protesi dentaria.
  Art.  161.  -  Gli  anni di studio per il conseguimento del diploma
sono due.
  Art.  162.  -  Le  materie  di insegnamento sono le seguenti, tutte
obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:
    a) anatomia dentale ed orale umana e comparata;
    b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;
    c) istologia dentale normale e patologica;
    d) embriologia ed istogenesi;
    e) microbiologia orale;
    f) materia medica odontoiatrica;
    g) storia dell'odontoiatria;
    h) patologia dentale e semiologia;
    i) odontoiatria operativa;
    l) odontotecnica;
    m) protesi dentaria;
    n) profilassi ed igiene dentaria;
    o) medicina orale;
    p) chirurgia dentale ed orale;
    q) ortopedia dento-facciale;
    r) clinica odontoiatrica e protetica;
    s) radiologia dentaria;
    t) medicina legale odontoiatrica;
    u)   lezioni   complementari  circa  il  rapporto  della  clinica
odontoiatrica con le cliniche generali e speciali.
  Art. 163. - Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le
seguenti esercitazioni individuali:
    a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio;
    b) odontoiatria conservativa sul paziente;
    c) odontotecnica;
    d) chirurgia dentale ed orale;
    e) ortopedia dento-facciale;
    f) ambulatorio.
  Art.  164. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo
nell'Istituto    clinico   di   odontoiatria   e   protesi   dentaria
dell'Universita',  fatta  eccezione  di  qualche  corso  e conferenza
speciale in altri Istituti.
  Art.  165.  -  Un regolamento interno regola i doveri degli allievi
nonche' l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.
  Art. 166. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite
in  modo  espositivo,  dimostrativo,  sperimentale, di colloquio o di
conferenza a seconda delle opportunita' didattiche.
  Art.  167. - Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi,
uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.
  La  spesa  relativa  al funzionamento della predetta scuola sara' a
carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Genova.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 59. - FRASCA