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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1027

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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Testo in vigore dal:  3-2-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato.
Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Art. 86. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi.
Il direttore della clinica medica è direttore della scuola di specializzazione.
Art. 87. - La durata dei suoi corsi è di anni tre.
Art. 88. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) fisiologia del lavoro (annuale);
2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale);
3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
4) igiene del lavoro (annuale);
5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale).
Anno 2°:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale);
3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela);
4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale);
5) infortunistica chirurgica (biennale).
Anno 3°:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro;
2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro;
3) infortunistica chirurgica.

Scuola di specializzazione in urologia.

Art. 89. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica; chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi.
Art. 90. - La durata dei suoi corsi è stabilita in anni tre.
Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia del sistema urinario;
2) fisiologia del sistema urinario;
3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale);
4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale).
Anno 2°:
1) anatomia patologica del sistema urinario;
2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario;
3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio;
4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.
Anno 3°:
1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;
2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
3) radiologia delle vie urinarie.

Scuola di specializzazione in dermosifilopatica.

Art. 92. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inseriti nei due corsi.
Art. 93. - La durata dei corsi è stabilita in due anni.
Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali;
2) fisiologia della cute e degli organi genitali;
3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica;
4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali;
5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale).
Anno 2°:
1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree;
2) tecnica diagnostica e di laboratorio;
3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica;
4) malattie cutanee tropicali e subtropicali;
5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale).

Scuola di specializzazione clinica oculistica.

Art. 95. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica.
Art. 96. - La durata dei suoi corsi è di tre anni.
Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
2) semeiotica oculare;
3) igiene e profilassi;
4) patologia oculare (biennale).
Anno 2°:
1) patologia oculare (biennale);
2) anatomia patologica (annuale);
3) ottica fisiologica;
4) oftalmoscopia;
5) clinica oculare (biennale).
Anno 3°:
1) clinica oculare (biennale);
2) tecnica operativa;
3) organo visivo e malattie generali e nervose;
4) infortunistica e medicina legale.
Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. - FRASCA