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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1027

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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Testo in vigore dal: 3-2-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regi  decreti  5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e con
decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vedute  le  proposte  di modificazione allo statuto formulate dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato.
  Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli:

         Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

  Art.  86.  -  Alla  Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
scuola  di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con
sede  presso  la  clinica medica generale, e con un numero massimo di
dodici iscritti fra i tre corsi.
  Il  direttore  della  clinica  medica  e' direttore della scuola di
specializzazione.
  Art. 87. - La durata dei suoi corsi e' di anni tre.
  Art.  88.  -  Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei
singoli anni sono le seguenti:
    Anno 1°:
      1) fisiologia del lavoro (annuale);
      2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale);
      3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
      4) igiene del lavoro (annuale);
      5)  semeiologia  e  ricerche  di laboratorio delle malattie del
lavoro (annuale).
    Anno 2°:
      1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
      2)  semeiologia  e  ricerche  di laboratorio delle malattie del
lavoro (biennale);
      3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela);
      4)  infortunistica  medico-legale  e  legislazione  del  lavoro
(annuale);
      5) infortunistica chirurgica (biennale).
    Anno 3°:
      1) patologia e clinica delle malattie del lavoro;
      2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro;
      3) infortunistica chirurgica.

               Scuola di specializzazione in urologia.

  Art.  89.  -  Alla  Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
scuola  di  specializzazione  in urologia con sede presso la clinica;
chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi.
  Art. 90. - La durata dei suoi corsi e' stabilita in anni tre.
  Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    Anno 1°:
      1) anatomia del sistema urinario;
      2) fisiologia del sistema urinario;
      3)  patologia  chirurgica  e  semeiologia  del sistema urinario
(biennale);
      4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale).
    Anno 2°:
      1) anatomia patologica del sistema urinario;
      2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario;
      3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio;
      4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.
    Anno 3°:
      1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;
      2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
      3) radiologia delle vie urinarie.

          Scuola di specializzazione in dermosifilopatica.

  Art.  92.  -  Alla  Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
scuola  di  specializzazione  in dermosifilopatica con sede presso la
clinica  dermosifilopatica  e  con un numero massimo di otto inseriti
nei due corsi.
  Art. 93. - La durata dei corsi e' stabilita in due anni.
  Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    Anno 1°:
      1)  anatomia  ed  istologia  normale  della cute e degli organi
genitali;
      2) fisiologia della cute e degli organi genitali;
      3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica;
      4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali;
      5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale).
    Anno 2°:
      1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree;
      2) tecnica diagnostica e di laboratorio;
      3)     legislazione     sanitaria     e     medicina     legale
dermatovenerologica;
      4) malattie cutanee tropicali e subtropicali;
      5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale).

           Scuola di specializzazione clinica oculistica.

  Art.  95.  -  Alla  Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
scuola  di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica
oculistica.
  Art. 96. - La durata dei suoi corsi e' di tre anni.
  Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    Anno 1°:
      1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
      2) semeiotica oculare;
      3) igiene e profilassi;
      4) patologia oculare (biennale).
    Anno 2°:
      1) patologia oculare (biennale);
      2) anatomia patologica (annuale);
      3) ottica fisiologica;
      4) oftalmoscopia;
      5) clinica oculare (biennale).
    Anno 3°:
      1) clinica oculare (biennale);
      2) tecnica operativa;
      3) organo visivo e malattie generali e nervose;
      4) infortunistica e medicina legale.
  Le  spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a
carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Cagliari.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. - FRASCA