stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1948, n. 1431

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-1-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte relative allo stato dell'Università anzidetta;
Considerata la particolare necessità delle modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo

l'art. 112 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria:

Art. 1

Art. 113. - Alla scuola che ha sede nel Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica otorinolaringoiatrica vengono ammessi i laureati in medicina, e chirurgia. Il corso ha la durata di tre anni.
Il numero degli iscritti alla scuola non può essere superiore a tre per ogni anno.
Art. 114. - Sono materie di insegnamento:
1) patologia e clinica, otorinolaringoiatrica (triennale);
2) clinica malattie infettive in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
3) clinica radiologica, in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
4) clinica oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
5) clinica pediatrica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
6) clinica neuropatologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
7) fonetica biologica (annuale);
8) istologia patologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
9) medicina operatoria in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale);
10) anatomia e fisiologia dell'orecchio (annuale);
11) semiologia otorinolaringoiatrica (triennale);
12) esercitazioni cliniche (triennale).
Le materie di insegnamento sono così ripartite:
1° anno: Anatomia e fisiologia dell'orecchio e del naso - Fonetica - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. - Esercitazioni cliniche - Istologia patologica - Clinica malattie infettive - Semiologia otorinolaringoiatrica - Medicina operatoria.
2° anno: Clinica radiologica - Clinica oculistica - Clinica pediatrica e clinica neuropatologica in rapporto alla specialità - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
3° anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
Art. 115. - Per le modalità valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1948

EINAUDI GONELLA Visto il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948

Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 87. - CARLOMAGNO