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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1948, n. 1431

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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Testo in vigore dal: 6-1-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2240;  31  ottobre 1929, n. 2477; 30
ottobre  1930,  n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n.
1806;  26  ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre
1936,  n.  2449;  23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11
luglio  1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del
Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Viste le proposte relative allo stato dell'Universita' anzidetta;
  Considerata la particolare necessita' delle modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Dopo l'art. 112 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

         Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria:

  Art.  113.  -  Alla  scuola  che  ha  sede  nel  Policlinico  della
Feliciuzza  nei  locali  della  clinica otorinolaringoiatrica vengono
ammessi i laureati in medicina, e chirurgia. Il corso ha la durata di
tre anni.
  Il  numero  degli  iscritti alla scuola non puo' essere superiore a
tre per ogni anno.
  Art. 114. - Sono materie di insegnamento:
    1) patologia e clinica, otorinolaringoiatrica (triennale);
    2)     clinica    malattie    infettive    in    rapporto    alla
otorinolaringoiatria (annuale);
    3)  clinica  radiologica,  in  rapporto alla otorinolaringoiatria
(annuale);
    4)  clinica  oculistica  in  rapporto  alla  otorinolaringoiatria
(annuale);
    5)  clinica  pediatrica  in  rapporto  alla  otorinolaringoiatria
(annuale);
    6)  clinica neuropatologica in rapporto alla otorinolaringoiatria
(annuale);
    7) fonetica biologica (annuale);
    8)  istologia  patologica  in  rapporto alla otorinolaringoiatria
(annuale);
    9)  medicina  operatoria  in  rapporto  alla otorinolaringoiatria
(annuale);
    10) anatomia e fisiologia dell'orecchio (annuale);
    11) semiologia otorinolaringoiatrica (triennale);
    12) esercitazioni cliniche (triennale).
  Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite:
    1°  anno:  Anatomia  e  fisiologia  dell'orecchio  e  del  naso -
Fonetica - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. - Esercitazioni
cliniche  -  Istologia  patologica  -  Clinica  malattie  infettive -
Semiologia otorinolaringoiatrica - Medicina operatoria.
    2°  anno:  Clinica  radiologica  -  Clinica  oculistica - Clinica
pediatrica  e  clinica neuropatologica in rapporto alla specialita' -
Patologia    e    clinica    otorinolaringoiatrica    -    Semiologia
otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
    3°  anno:  Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia
otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche.
  Art. 115. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di
specializzazione esistenti presso questa Universita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1948
  Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 87. - CARLOMAGNO