stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1948, n. 127

Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-5-1965
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1



L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947.
Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48.
Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 10.000.
(2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.
619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956.
L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 nel modificare l'art. 12, comma 2 della L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonché dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".