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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2023, n. 163

Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. (23G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2023
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Testo in vigore dal:  1-12-2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 714;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 6, commi 2 e 5-ter;
Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», e, in particolare, gli articoli 16 e 23;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 28-septies;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 agosto 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 5, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centodieci»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, nonché a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie»;
2) al comma 3-bis, le parole: «doppio uso» sono sostituite dalle seguenti: «duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d-ter) cura le attività di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;»;
2) al comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;»;
3) al comma 8-bis, il primo periodo è soppresso;
4) al comma 9, lettera c), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis)»;
d) all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), dopo la parola: «unionale» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione»;
e) all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, le parole: «dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi»;
f) la tabella 1 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2023

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2023 Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 2906

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86.
- Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.»
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44.
La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario n. 163.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario n. 112.
La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018.
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- Si riporta il comma 714 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-25), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43:
«714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
« 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »;
b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre: « 1.473», «3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893 », « 3.823 » e «5.133 ».»
- Si riporta il comma 3 dell'art. 1 e i commi 2 e 5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023:
«3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
«2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
«5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.»
- Si riportano gli artt. 16 e 23 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», pubblicato nella GU n. 136 del 13-06-2023:
«Art. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001). - 1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.»
«Art. 23 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso). - 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione). Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumanio degradanti (codificazione)»;
3) il numero: «III-bis» è sostituito dal seguente: «IV»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento dupliceuso;»;
2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9";
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185»;
2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»;
3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;
2) al comma 2, la parola: «individuali» è soppressa;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;
4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;
5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalità telematiche o»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»;
g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;
2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati» fino a: «internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica»;
4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «è da assoggettare» fino a: «all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»;
5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» fino a: «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.
Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente.»;
7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
3) al comma 3, lettera d), le parole: «e per i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse;
4) al comma 4, la parola: «, timbrata» è soppressa;
4-bis) il comma 8 è abrogato.
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, le parole da: «tre anni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;
3-bis) il comma 8 è abrogato.
m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice uso non» sono soppresse e il comma 6 è abrogato;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» è inserita la seguente: «listati»;
3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;
o) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,
2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;
p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;
q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole: «nella parte 2 dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorità competente,» è inserita la seguente: «anche»;
3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» è aggiunta la seguente: «importati,»;
s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;
3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» è sostituito dal seguente: «5»;
4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;
5) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;
5-bis) il comma 3 è abrogato;
6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.»;
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1
((...))
» e le parole: da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;
3-bis) il comma 4 è abrogato.
v) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.»;
aa);
bb) nelle premesse:
1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 1 e l'art. 28-septies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella GU n.144 del 22-06-2023:
«5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
«Art. 28-septies (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010, n. 145, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Amministrazione centrale). - 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali/Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale/Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.
2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.
4. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.»
«Art. 2 (Segretario Generale). - 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.
2. Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie.
Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale.
3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, nonché a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie.
3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»
«Art. 5 (Direzioni generali). - 1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarietà - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;
b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;
c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;
d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d-ter) cura le attività di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;
f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f).
2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.
3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:
a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;
b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati;
c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;
d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;
d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d)
e);
f);
g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).
4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti:
a) cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;
b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;
c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;
d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.
e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.
f) cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:
a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;
b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;
c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;
e) partecipa alle attività e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale;
f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;
g) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport.
6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonché nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) cura la promozione sociale delle collettività italiane all'estero;
d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso;
d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;
e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa depositi e prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
8-bis. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:
a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere;
b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione ed alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza;
c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese;
d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri;
e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico;
f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonché con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;
g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica;
h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;
i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;
l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;
m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;
n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.
9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:
a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;
b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis);
d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;
e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;
f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;
g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;
h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;
m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;
n) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;
c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;
h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi:
a) otto unità di livello dirigenziale generale;
b) quarantaquattro unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;
d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese;
b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;