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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-12-2023
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Art. 2

Segretario Generale
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.
2. Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale.
3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero
((, nonché a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie))
.
3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a
((duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221))
.
4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.