stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72

Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-4-2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sull'accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 30, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al sopra citato decreto 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale è stata affidata la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafogli;
Sentito il Ministro dell'università e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1252 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo 2008, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del 20 marzo 2008;
Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, n. 112, supplemento ordinario
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2003:
«Art. 30. - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) parte prima: l'art. 4; il capo VI del titolo II;
b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'art. 108; il terzo comma dell'art. 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;
c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.
2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario n. 98.
- Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante: «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante le «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001), abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
- Il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, ha integrato le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, con riferimento ai titoli di studio post-universitari cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000), recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»:
«Art. 1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 è inserito il seguente:
"Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei."».