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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72

Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2013)
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Testo in vigore dal: 29-4-2008
                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                            DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento
dell'Amministrazione   degli   affari   esteri  ed,  in  particolare,
l'articolo 99-bis  del  suddetto  decreto, introdotto dall'articolo 1
del  decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85, sull'accesso alla
carriera diplomatica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  sulle  modalita'  di  svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 aprile  2003,  n.  109,  recante  modifiche ed
integrazioni  al  succitato  decreto  del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n. 18, ed in particolare l'articolo 30, concernente
la  rideterminazione  dei  titoli  a cui viene attribuita particolare
rilevanza  ai  fini  del  superamento del concorso di ammissione alla
carriera diplomatica;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270, recante modifiche al sopra
citato decreto 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17 maggio   2001,   n.  285,  recante  il  regolamento  del  concorso
diplomatico  in  applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 18 febbraio 2003,
n.  376,  recante  norme  di attuazione dell'articolo 9, comma 3, del
sopra  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
17 maggio 2001, n. 285;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006, con il quale e' stata affidata la delega di funzioni
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in materia di riforme e
innovazioni   nella   pubblica   amministrazione  al  Ministro  senza
portafogli;
  Sentito  il  Ministro dell'universita' e della ricerca per la parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari;
  Udito   il   parere   del  Consiglio  di  Stato  n.  1252  espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
25 febbraio 2008;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo 2008, alla quale il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ha  fornito  riscontro  con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del
20 marzo 2008;
  Su proposta del Ministro degli affari esteri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per
la   partecipazione   al   concorso   di   ammissione  alla  carriera
diplomatica,  nonche'  i  criteri  di  composizione della commissione
giudicatrice,   le   modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  di
valutazione dei titoli.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari esteri».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
          impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme   di  assunzione  nei  pubblici  impieghi)  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto
          1994, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche)   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9 maggio  2001,  n. 112,
          supplemento ordinario
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge
          23 aprile  2003,  n.  109  (Modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 21 maggio
          2003:
              «Art.  30.  - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18:
                a) parte prima: l'art. 4; il capo VI del titolo II;
                b) parte    seconda:    la   lettera b)   del   primo
          comma dell'art.  108;  il  terzo  comma dell'art.  110; gli
          articoli 115,  116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II;
          il titolo III; il titolo V;
                c) parte  terza:  dalla data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  all'art. 31 della presente legge, gli
          articoli 199, 200, 201 e 202.
              2.  Fatti  salvi  i  procedimenti in corso alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, all'art. 99-bis,
          primo  comma,  terzo  periodo,  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, le parole: "il
          superamento    degli   appositi   corsi   di   preparazione
          organizzati  dall'Istituto  diplomatico o da altri istituti
          individuati dal regolamento stesso" sono soppresse».
              - La  legge  15 maggio  1997,  n. 127, recante: «Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei   procedimenti  di  decisione  e  controllo»  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 113 del 17 maggio
          1997, supplemento ordinario n. 98.
              - Il  decreto  del  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
          (Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica  degli atenei) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante:
          «Determinazione  delle  classi delle lauree specialistiche»
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del
          23 gennaio 2001.
              - Il    decreto    del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
          riguardante  le  «Modifiche  al  regolamento  recante norme
          concernenti  l'autonomia  didattica degli atenei, approvato
          con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e' stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre
          2004.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          17 maggio  2001,  n.  285  (Gazzetta  Ufficiale  n. 162 del
          14 luglio 2001), abrogato dal presente regolamento, recava:
          «Regolamento    concernente   la   riforma   del   concorso
          diplomatico   in   applicazione  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
              - Il  decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, ha
          integrato  le  previsioni  del  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  17 maggio  2001,  n.  285,  con
          riferimento ai titoli di studio post-universitari cui viene
          attribuita  particolare  rilevanza  ai fini del superamento
          del concorso.
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  24 marzo 2000, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 85
          dell'11 aprile  2000),  recante:  «Riordino  della carriera
          diplomatica,  a  norma  dell'art.  1  della legge 28 luglio
          1999, n. 266»:
              «Art.  1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  dopo  l'art.  99  e' inserito il
          seguente:
              "Art.  99-bis  (Accesso alla carriera diplomatica). - I
          requisiti  per  la partecipazione al concorso di ammissione
          alla   carriera   diplomatica,   nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
          commissione  giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro degli affari esteri,
          sentito   il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica  per  la  parte  relativa  ai
          requisiti  per  la partecipazione al concorso connessi agli
          studi  universitari.  Fra  le materie di esame sono incluse
          almeno  due  lingue  straniere.  Fra  i  titoli a cui viene
          attribuita  particolare  rilevanza  ai fini del superamento
          del  concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di titoli
          universitari  post-laurea e di master universitari di primo
          e  di  secondo livello, il superamento degli appositi corsi
          di  preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da
          altri   istituti   individuati   nel   regolamento  stesso,
          l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta
          presso  Organizzazioni  internazionali.  Accanto alle prove
          miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati,
          il  regolamento  dispone prove attitudinali, che mettano in
          evidenza   la   capacita'   dei   candidati  di  affrontare
          l'attivita'  diplomatica.  Nei  concorsi di ammissione alla
          carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato
          ai  dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
          nell'area  funzionale  C,  in possesso del titolo di studio
          richiesto  per l'ammissione alla carriera diplomatica e con
          almeno  cinque  anni  di  effettivo servizio nella predetta
          area   o   nella  corrispondente  qualifica  funzionale  di
          provenienza.  I posti riservati, non utilizzati a favore di
          candidati interni, sono conferiti agli idonei."».