stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1996, n. 57

Regolamento concernente la rideterminazione della composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154 e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1996
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-2-1996

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437, che autorizza il Ministro del tesoro a rideterminare, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, come integrata dalla legge 20 aprile 1978, n. 154 e, in particolare, gli articoli 10 e 11;
Visto altresì l'art. 1, comma 2, della legge 11 luglio 1988, n. 266, che conferma la natura di ente pubblico economico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Considerato quanto disposto in ordine alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed, in particolare, delle aziende dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici economici, dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Considerata la necessità di adeguare in termini di migliore efficienza e funzionalità la composizione degli organi di gestione;
Tenuto conto che la rideterminazione delle attribuzioni dei predetti organi, prevista dal citato art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, sarà effettuata in separata sede, per motivi di uniformità, completezza e razionalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995, n. prot. 1554/95 sezione terza;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5110018 del 21 dicembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
1. Il consiglio di amministrazione è composto come segue:
- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- da un dirigente del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
- da un dirigente del Ministero di grazia e giustizia;
- da un dirigente del Ministero delle finanze;
- da un dirigente del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione.
I dirigenti di cui sopra devono essere designati dai rispettivi Ministri.
2. Il comitato esecutivo è composto come segue:
- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- dai dirigenti del Ministero del tesoro, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze presenti nel consiglio di amministrazione.
3. Alle sedute degli organi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo partecipano il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il provveditore generale dello Stato e, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Resta invariata la partecipazione consultiva di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e di cui all'art. 10, ultimo comma e all'art. 11, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
4. Per la nomina e la durata degli organi di cui al presente decreto, resta fermo quanto stabilito dalla citata legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 1996

Il consiglio di amministrazione è composto come segue:

- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; - da un dirigente del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; - da un dirigente del Ministero di grazia e giustizia; - da un dirigente del Ministero delle finanze; - da un dirigente del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

- da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione. I dirigenti di cui sopra devono essere designati dai rispettivi Ministri. 2. Il comitato esecutivo è composto come segue:

- dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

- dai dirigenti del Ministero del tesoro, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze presenti nel consiglio di amministrazione. 3. Alle sedute degli organi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo partecipano il Magistrato della Corte dei conti delegato al

controllo, in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.

259, il provveditore generale dello Stato e, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Resta invariata la partecipazione consultiva di cui all'art. 4 della

legge 20 aprile 1978, n. 154, e di cui all'art. 10, ultimo comma e

all'art. 11, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559. 4. Per la nomina e la durata degli organi di cui al presente

decreto, resta fermo quanto stabilito dalla citata legge 13 luglio

1966, n. 559.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 1996 Il Ministro: DINI

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 242

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato).
"Art. 10. - Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:
a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
b) due funzionari della Direzione generale del tesoro;
c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;
i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa scelto a seguito di apposita elezione.
Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.
I funzionari di cui alle lettere a), b), c) d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Del consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.
Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato".
"Art. 11. - Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio e da due consiglieri da scegliersi dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera h) e uno fra quelli di cui alla lettera i) del precedente art. 10.
Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo i restanti rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.
Del comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.
Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato".
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (recante il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione) è il seguente: "Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive parte del testo dell'art. 1, comma 2, della legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente, tra l'altro, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: "Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559".
- Si trascrive, per conoscenza, anche il testo dell'art. 24 della già citata legge n. 559/1966: "Art. 24. - Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.
Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:
1) il regolamento di servizio;
2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.
Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1995, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data.
La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo".
- Si trascrive parte del comma 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego): "Le aziende e gli enti di cui alle leggi .. omissis .. 11 luglio 1988, n. 266, già citata, omissis .. provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2".
- Si trascrivono, per conoscenza, gli articoli citati nel suddetto comma 5 della legge n. 29/1993:
"Titolo I - PRINCIPI GENERALI - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".
"Art. 2, comma 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate".
"Art. 65, comma 3. - Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica".
"Art. 51, comma 1. - L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
"Art. 51, comma 2. - L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi".
Note all'articolo unico:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria):
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154, già citata:
"Art. 4. - Il direttore della sezione Zecca è nominato con decreto del Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato consultivo per la Zecca, tra persone esperte nel settore industriale.
Il direttore della sezione Zecca:
a) fa parte del comitato consultivo per la Zecca;
b) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove si trattino materie relative ai compiti di cui all'art. 1;
c) sovrintende, riferendone al direttore generale dell'Istituto ai servizi ed uffici costituiti per lo svolgimento dei compiti suddetti;
d) esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo, dal direttore generale".