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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
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Testo in vigore dal:  30-4-1999
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Art. 6

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
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