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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2015, n. 106

Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. (15G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  29-7-2015

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E AUTONOMIE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale ed, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera e), investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito;
Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-quater del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale;
Ritenuto che nel caso in cui due o più ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessità, evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti;
Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi è il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito;
Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimità per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito;
Considerato che i rapporti periodici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorità) sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilità di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilità potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012;
Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia;
Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;
Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;
Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente;
Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando;
Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorità introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati;
Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorità con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore è responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi;
Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara;
Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari;
Ritenuto altresì opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del decreto suddetto, intende considerare nel calcolo del valore industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo, solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia già inclusa;
Considerato che una parte significativa degli oneri di gara sono utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione;
Ritenuto necessario regolamentare la gestione di porzioni di impianti attualmente interconnessi situati su territori di Comuni appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio sia a regime sia durante il periodo precedente all'aggiudicazione delle gare in entrambi gli ambiti interessati;
Ritenuto necessario eliminare alcuni refusi negli allegati del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014, che annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
Acquisito il parere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 217/2014/I/Gas del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015;

Adotta

n o il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale
12 novembre 2011, n. 226
1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98".
2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".
3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".
4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" è soppressa.
5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.".
6. All'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.".
7. All'articolo 3, il comma 1 è modificato aggiungendo all'inizio le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,".
8. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
"1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonché la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.".
9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale" sono aggiunte le parole ", purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.".
10. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.".
11. L'articolo 5, comma 3, è sostituito come segue:
"3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.".
12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".
13. All'articolo 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "oggetto di finanziamenti pubblici" è eliminata la parola "realizzati" che viene sostituita dalle parole "con prima metanizzazione".
14. All'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione.
Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.".
15. All'articolo 5, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.".
16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità," si aggiungono le parole "con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,".
17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole "le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici" si aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,".
18. L'articolo 5, comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas.
Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.".
19. All'articolo 5, comma 14, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.".
20. All'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.".
21. All'articolo 5, al comma 16, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.".
22. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 1-bis.
"1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.".
23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte le parole ", al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare".
24. All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.".
25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono sostituite con "fino al 10%".
26. All'articolo 8, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.".
27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.".
28. All'articolo 9, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorità, secondo modalità stabilite dall'Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.".
29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo le parole "da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere" sono aggiunte le parole ", rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento".
30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-bis seguente:
"6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.".
31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole "come previste nell'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
32. All'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i., sono soppresse le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,".
33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i. sono aggiunte le seguenti parole "tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;".
34. All'articolo 13, comma 1, lettera d) le parole "con un tetto del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%".
35. All'articolo 13, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
"e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.".
36. All'articolo 13, comma 5, le parole "È previsto un anno di tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni di tolleranza".
37. All'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,".
38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse.
42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al comma 1, punto iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.".
44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole "Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.".
45. All'articolo 16, comma 3, la percentuale "5%" è sostituita dalla percentuale "4%".
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 "Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana", al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE e per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 23, comma 4 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 14. Attività di distribuzione.
1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002."
"Art. 15 - Regime di transizione nell'attività di distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.
5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.
8.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo."
"4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della Legge del 23.8.2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:
"2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:
a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge."
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222:
"Art. 46-bis: Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti."
- Si riporta l'art. 17, comma 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009
"4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio."
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE":
"Art. 24 Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
1. All' art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.».
2. All' art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati nel bando di gara» sono inserite le seguenti: «stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.».
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all' art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all' art. 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all' art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226."
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 16 e 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi"."
"16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'art. 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas." - Si riporta il testo dell'art. 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:
"Art. 30-bis Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
1. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2."
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 6 a 9, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
"6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;
b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all' art. 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri."
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 7, 8 , 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. (Soggetto che gestisce la gara)
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1, come espressamente prorogata dalle norme vigenti, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1, come espressamente prorogata dalle norme vigenti, senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento di cui all'art. 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Comune capoluogo di provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.
7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, può - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore dell'ambito, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile."
"Art. 3. (Intervento della Regione)
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini, nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonché la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.
2. A regime valgono i termini e le modalità indicate nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito."
"Art. 5. (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo)
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Ciò vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalità di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'art. 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici con prima metanizzazione dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;
b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.
9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'art. 32, comma 2 lettera b, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.
10. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza.
Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'art. 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'art. 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, , relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'art. 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.
Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nel documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto.
L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente."
"Art. 7 (Proprietà degli impianti)
1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si è nelle condizioni previste nell'art. 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'art. 5 o 6, al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'art. 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio."
"Art. 8. (Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti)
1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), fino al 10%, come risultato dell'esito della gara.
5. Il gestore è tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà, a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza.
6. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'art. 16, comma 4, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per una percentuale pari al 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi al 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas."
"Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara)
1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota. La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.
2. La stazione appaltante invia i all'Autorità, secondo modalità stabilite dall'Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.
3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:
a. la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete esistente);
b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell'impianto di distribuzione;
c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici;
d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, è obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.
4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15. In particolare il documento guida contiene:
a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;
b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.
5. Il bando di gara è unico per ciascun ambito ed è costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonché gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'ambito.
6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'art. 8, comma 3;
f. le informazioni sul personale di cui all'art. 4 comma 1, lettera g);
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;
i. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti.
6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.
7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.
8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il contratto di servizio è finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'art. 15 e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprietà degli Enti locali concedenti o della società patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.
9. Il disciplinare di gara è unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.
10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3." "Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara) 1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell'art. 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. È fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.
5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di:
b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche;
d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell'art. 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.
7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova società di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa può far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima società.
8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, che è stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 5, può fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa.
9. La stazione appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il gestore subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."
"Art. 13. (Condizioni economiche)
1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di:
i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'art. 2 comma 5, previsti nell'art. 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità;
d. percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 10%;
e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'art. 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012.
Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218,relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 è 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 è 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 è di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 è di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'art. 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. Sono previsti due anni di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente."
"Art. 14. (Criteri di sicurezza e qualità del servizio)
1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:
i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 4 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 5 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art. 10 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.
2. Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione può essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione può essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell'ambito.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza è di 22 punti e quello al criterio della qualità del servizio di 5 punti.
4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorità abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualità al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale.
Il livello utile per il massimo punteggio può essere modificato dall'Autorità in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.
5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1, punto iii. e al parametro di qualità di cui al comma 2.
6. Il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalità di cui al comma 7.
7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità, la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra:
a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata;
b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara."
"Art. 15. (Piano di sviluppo degli impianti)
1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'art. 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.
2. Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.
3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti:
a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;
b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di:
i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative;
ii. miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;
iii. quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purché giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio;
c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di:
i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione;
ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purché giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.
d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell'offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore, in particolare sarà valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:
i. impianti telecontrollati;
ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti;
iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;
iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorità nella regolazione della qualità del servizio;
v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità.
4. Il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti.
Negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.
5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo.
In base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante può modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1.
6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione.
7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalità economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalità, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.
8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, è corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro:
a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;
b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti, di cui all'art. 14;
c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;
d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento.
Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;
e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori;
f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;
g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate." "Art. 16. (Offerte anomale)
1. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
2. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
3. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando il tasso interno di redditività degli investimenti nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8, risulta inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte.
4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore.
5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.
6. La Commissione ha la facoltà di verificare la congruità dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.
7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validità di tali giustificazioni."