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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  29-7-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Condizioni economiche
1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di:
i. la quota annua di ammortamento
((...))
della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;
((tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;))

ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità;
d. percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti,
((con un tetto del 10%))
;
((e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.))
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 è 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 è 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 è di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 è di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio.
((Sono previsti due anni di tolleranza))
entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.