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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 1999, n. 293

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-1999
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vigente al 07/03/2014
Testo in vigore dal:  7-9-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;
Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turisticoricreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
b) lo svolgimento di attività turisticoricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164:
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turisticoricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203.
- Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.
- Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, è il seguente:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione è integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.
Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.
Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo.
Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato".
"Art. 29 (Composizione della commissione consultiva centrale). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della marina mercantile, è così composta:
a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanità rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale;
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.
Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.