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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2015, n. 155

Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. (15G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2015.
Il presente decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "154".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2015)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-10-2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione";
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991;
Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilità;
Ritenuto di dover favorire la disponibilità del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio;
Ritenuto altresì, di dover salvaguardare le esigenze di mobilità del personale, nonché quelle correlate alla funzionalità delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio;
Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale, sia quelle correlate alla mobilità dello stesso ed alla funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio.
2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalità di seguito indicate.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:
"Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , si applicano altresì al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):
"Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 831 del 1986:
"Art. 8. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1".
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.100 S.O.
Il decreto ministeriale del 6 agosto1992, n. 574 (Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1993, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando leduplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".