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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2015, n. 155

Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. (15G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2015.
Il presente decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "154".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2015)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-10-2015
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21  settembre  1987,  n.  387,
recante: "Copertura finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla  legge  di
conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende  alla  Polizia
di Stato il disposto di cui agli  articoli  7  e  8  della  legge  1°
dicembre  1986,   n.   831,   concernente:   "Disposizioni   per   la
realizzazione di un programma di interventi  per  l'adeguamento  alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986,  n.
831; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  "Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  6  agosto  1992,   n.   574,
"Regolamento recante norme sui criteri per la  classificazione  degli
alloggi di servizio in temporanea concessione"; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991; 
  Ritenuto di dover  disciplinare  l'assegnazione  degli  alloggi  di
servizio   connessi    all'incarico    senza    canone    a    carico
dell'assegnatario,   al   fine   di    consolidare    una    positiva
sperimentazione dell'utilizzo di  detti  alloggi  come  strumento  di
mobilita'; 
  Ritenuto di dover favorire la disponibilita'  del  personale  della
Polizia  di  Stato  che  espleta  incarichi  di  direzione   per   il
soddisfacimento delle esigenze di servizio; 
  Ritenuto altresi', di dover salvaguardare le esigenze di  mobilita'
del personale, nonche'  quelle  correlate  alla  funzionalita'  delle
articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del  Dipartimento
della pubblica sicurezza, tenuto  conto  delle  effettive  situazioni
alloggiative sul territorio; 
  Ritenuto   di   dover   procedere,    per    i    mutati    assetti
organizzativo-ordinamentali   delle    articolazioni    centrali    e
territoriali  della  Polizia  di  Stato  e  delle  connesse  esigenze
funzionali, ad una revisione dei  criteri  per  l'assegnazione  degli
alloggi; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del personale della Polizia di Stato; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al  fine  di  salvaguardare  sia  le  esigenze  di  costante  ed
immediata disponibilita' del personale,  sia  quelle  correlate  alla
mobilita' dello stesso  ed  alla  funzionalita'  degli  uffici  della
Polizia di Stato e del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  il
presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di  servizio
individuali   connessi   all'incarico   senza   canone    a    carico
dell'assegnatario, di  seguito  denominati  "alloggi",  tenuto  conto
delle effettive situazioni alloggiative sul territorio. 
  2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi  motivo  determina  la
perdita del titolo  di  fruizione  dell'alloggio  di  servizio  e  si
procede al suo recupero con le modalita' di seguito indicate. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni
          ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge  21
          settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale triennale relativo al personale della  Polizia
          di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di  polizia)
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 1987, n. 472: 
              "Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge
          1° dicembre  1986,  n.  831  ,  si  applicano  altresi'  al
          personale della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  sostituendo  al   Ministro   delle   finanze
          rispettivamente il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste  di  concerto  con  quello
          dell'interno, nonche' al Comando generale del  Corpo  della
          guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento  della
          pubblica sicurezza e la  Direzione  generale  dell'economia
          montana e delle foreste. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  per   il
          personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste  di  concerto  con  quello
          dell'interno per il personale  del  Corpo  forestale  dello
          Stato, da emanarsi entro centoventi giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono dettate disposizioni  in  analogia  a  quanto
          disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986,  n.
          831, per il Corpo della guardia di finanza. 
              3. Per la formulazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 2,  i  pareri  degli  organi  di  rappresentanza  del
          personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere
          comunicati rispettivamente al Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e
          delle foreste entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
          richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti. 
              4. I  canoni  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2  sono
          trattenuti sulle competenze mensili  del  concessionario  e
          vengono  versati  in  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnati in  appositi  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero  competente  per  l'accasermamento
          nella misura del 20 per cento dell'importo  rispettivamente
          trattenuto, per  le  spese  di  manutenzione  straordinaria
          degli  alloggi  e  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  dell'interno  Rubrica  sicurezza
          pubblica - nella misura del restante 80 per cento,  per  la
          realizzazione di nuovi alloggi per il personale di  cui  al
          comma 1. 
              5. Per gli appartenenti alle forze di polizia,  di  cui
          all'articolo  16  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
          l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi
          all'incarico non costituisce reddito ai  fini  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
              6.  Per  quanto   non   previsto,   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre  1986,
          n. 831.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  1°
          dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di
          un programma di interventi per l'adeguamento alle  esigenze
          operative delle infrastrutture del Corpo della  guardia  di
          finanza): 
              "Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze  stabilisce,  con
          proprio decreto, sulla base  delle  esigenze  rappresentate
          dal  Comando  generale  del  Corpo,  i   criteri   per   la
          classificazione degli alloggi di  servizio  nelle  seguenti
          categorie: 
                a)   alloggi   di    servizio    gratuiti    connessi
          all'incarico; 
                b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 
              2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla
          lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando  generale
          del Corpo e decade con la cessazione  dell'incarico.  Della
          concessione  e'  data  notizia  all'Intendenza  di  finanza
          competente per territorio. 
              3. I  criteri  per  la  determinazione  dei  canoni  di
          concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del  comma
          1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  sulla  base
          delle  disposizioni  di  legge  vigenti   in   materia   di
          definizione dell'equo canone. 
              4. Le disposizioni osservate per la  concessione  degli
          alloggi di servizio, ivi  comprese  le  determinazioni  dei
          canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  sono  convalidate  e  cessano  di   avere
          efficacia  con  l'emanazione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 8". 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          831 del 1986: 
              "Art. 8. 1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, il  Ministro  delle
          finanze,  con  proprio  decreto,   emana   il   regolamento
          contenente disposizioni per la ripartizione tra  ufficiali,
          sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di  cui
          alla  lettera  b)  dell'articolo   7,   le   modalita'   di
          assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone  e
          degli altri oneri, i tempi di adeguamento  dei  canoni  per
          gli alloggi preesistenti, la formazione delle  graduatorie,
          con  particolare   riferimento   al   punteggio,   che   e'
          determinato in base alla composizione  ed  al  reddito  del
          nucleo familiare, nonche' ai benefici gia'  goduti  o  alle
          condizioni di disagio di arrivo in una  nuova  sede,  e  la
          composizione, d'intesa con gli organi della  rappresentanza
          militare, di commissioni per l'assegnazione  degli  alloggi
          stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve
          provvedervi  direttamente,  le   spese   per   le   piccole
          riparazioni di cui all'articolo  1609  del  codice  civile,
          nonche'  le  spese  per  il  consumo  di  acqua,   luce   e
          riscaldamento  dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi
          necessari,  ivi  comprese,  in  rapporto  alla  consistenza
          millesimale  dell'alloggio,  le   spese   di   gestione   e
          funzionamento degli ascensori, di pulizia  delle  parti  in
          comune e della loro illuminazione. Il canone e'  trattenuto
          sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
          in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
          del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  finanze  -  Guardia   di
          finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per  le
          spese di manutenzione straordinaria  degli  alloggi  e  del
          restante 80 per cento per  la  realizzazione,  a  cura  del
          Ministero delle finanze -  Guardia  di  finanza,  di  altri
          alloggi per il personale del Corpo. 
              2. Il Consiglio centrale di  rappresentanza  -  Sezione
          guardia di finanza e' chiamato preventivamente ad esprimere
          il parere sul regolamento di cui al comma 1". 
              La legge 1° aprile  1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  1981,  n.100
          S.O. 
              Il  decreto  ministeriale  del  6  agosto1992,  n.  574
          (Regolamento   recante   norme   sui   criteri    per    la
          classificazione degli alloggi  di  servizio  in  temporanea
          concessione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          aprile 1993, n. 80. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "Art.  17.  1.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e  secondo  criteri  di  flessibilita'  eliminando
          leduplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.".