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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2010, n. 74

Regolamento di attuazione della direttiva 2008/67/CE della Commissione del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (10G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2010
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal:  9-6-2010

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2008/67 della Commissione adottata in data 30 giugno 2008 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio, aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 ottobre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400, effettuata con nota n. UL n. 46370 del 18 novembre 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitaer la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 n. 407, (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
«Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:
a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali;
b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2;
c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilità di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformità, per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato;
d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di norme di prova di cui all'art. 1, lettera q)».