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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2010, n. 74

Regolamento di attuazione della direttiva 2008/67/CE della Commissione del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (10G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2010
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal: 9-6-2010
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE
del Consiglio relativa all'equipaggiamento  marittimo»  e  successive
modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione  di
modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione  di  nuovi
provvedimenti comunitari; 
  Vista la direttiva 2008/67 della Commissione adottata  in  data  30
giugno  2008  che  apporta  modifiche  alla  direttiva  96/98/CE  del
Consiglio, aggiornando gli strumenti  internazionali  di  riferimento
nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi in data 21 ottobre 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n°
400, effettuata con nota n. UL n. 46370 del 18 novembre 2009; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre  1999,  n.  407,  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
regolamento. 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicate  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreto   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitaer  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988 n. 400, recante  «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1999   n.   407,
          (Regolamento recante norme di  attuazione  delle  direttive
          96/98/CE   e    98/85/CE    relative    all'equipaggiamento
          marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  novembre
          1999, n. 263, S.O. 
              «Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1.  Con  decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
          con  i  Ministri  dell'ambiente,  delle   comunicazioni   e
          dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono
          adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento,
          che si rendono necessarie in attuazione di nuove  direttive
          comunitarie in materia, che concernono: 
                a)  l'aggiornamento  in  dipendenza   di   successivi
          emendamenti degli strumenti internazionali; 
                b)   l'aggiornamento   dell'allegato   A,   sia   per
          l'inserimento  di  nuovi   equipaggiamenti   che   per   il
          trasferimento di equipaggiamenti fra  gli  allegati  A.1  e
          A.2; 
                c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di
          esecuzione  di  ulteriori   moduli   nella   procedura   di
          valutazione  della  conformita',  per  gli  equipaggiamenti
          indicati nello stesso allegato; 
                d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di
          norme di prova di cui all'art. 1, lettera q)».