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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
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Testo in vigore dal:  9-5-2000
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Considerato che il punto 5, lettera c), della predetta deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione competente deve provvedere alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni per l'istruttoria delle domande di agevolazione, sulla base dei criteri fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la competenza del Ministro all'adozione dei provvedimenti di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono essere ascritti alla competenza degli organi dirigenziali dell'amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Convenzioni
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati
(( ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie))
, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
((2))
2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici
((. . .))
.
((2))
3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa.
((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133))
. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
((2))
4. La convenzione prevede inoltre:
(( a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie; ))
((2))

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando
((l'esclusiva ))
responsabilità civile per danni
((. . .))
in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
((2))

c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
((, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96))
;
((2))
(( d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;))
((2))

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.
5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".