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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
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Testo in vigore dal: 9-5-2000
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo  del  Mezzogiorno,  in attuazione dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  che  attribuisce  al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato la competenza in
materia  di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione   delle   agevolazioni   alle  attivita'  produttive,  ad
eccezione  di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o
di impresa o di intese di programma;
  Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96,  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE,
con  proprio  decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui
all'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto-legge  n. 415 del 1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992, a
stabilire   le   modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione  e
l'erogazione delle agevolazioni;
  Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20
maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
  Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce
le  deliberazioni  del  CIPI  del  22  aprile e del 28 dicembre 1993,
concernente  le  direttive  per  la concessione delle agevolazioni ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992
convertito dalla legge n. 488 del 1992;
  Considerato   che   il   punto   5,   lettera  c),  della  predetta
deliberazione  del  CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione
competente deve provvedere alla determinazione delle modalita', delle
procedure  e  dei  termini  per  la  concessione e l'erogazione delle
agevolazioni,  prevedendo  la  stipula  di  apposite  convenzioni per
l'istruttoria  delle  domande di agevolazione, sulla base dei criteri
fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 settembre 1995;
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per
quanto   riguarda   la   competenza  del  Ministro  all'adozione  dei
provvedimenti   di   concessione,  revoca  e  rideterminazione  delle
agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art.
3,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono
essere   ascritti   alla   competenza   degli   organi   dirigenziali
dell'amministrazione;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Convenzioni

  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle
domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati
((   ai   soggetti,  di  seguito  denominati  banche  concessionarie,
individuati  dalle  direttive  emanate  con  delibera del CIPE del 27
aprile  1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del  20  luglio  1998  e  successive modifiche e
integrazioni,  ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre  1992,  n.  488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del
decreto    legislativo   31   marzo   1998,   n.   112;   le   banche
concessionarie)),  di  seguito  denominate banche concessionarie, che
vengono  prescelte,  sulla  base  delle  condizioni  offerte  e della
disponibilita'  di  una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla
prestazione  del  servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157. ((2))
  2.   Con   apposita   convenzione   stipulata   tra   il  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e  le  banche
concessionarie  sono  regolamentati  i reciproci rapporti, nonche' le
modalita'  di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i
relativi  oneri  sono  posti  a carico delle risorse stanziate per la
concessione dei benefici ((. . .)). ((2))
  3.  La  convenzione  prevede  altresi' che le banche concessionarie
possano   stipulare  convenzioni  con  altre  banche  e  societa'  di
locazione  finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori,
per   l'accreditamento   dei  contributi,  ferma  restando  la  piena
responsabilita'   delle   banche  concessionarie  nei  confronti  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Per
societa'  di  locazione  finanziaria  si  intendono  anche  le banche
abilitate  alla  locazione  stessa.  ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 9
MARZO  2000,  N.  133)).  Le  banche concessionarie possono stipulare
convenzioni  esclusivamente  con le banche e le societa' di locazione
finanziaria  che  dispongono  di  una struttura tecnico-organizzativa
adeguata alla prestazione del servizio. ((2))
  4. La convenzione prevede inoltre:
    ((  a)  le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  delle istruttorie da parte delle
banche concessionarie; )) ((2))
    b)   le  modalita'  con  cui  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato  esercita  le  proprie  funzioni  di
controllo  sull'attivita'  delle banche concessionarie ed applica, in
caso  di  inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le
sanzioni   ivi   contemplate,   ferma   restando   ((l'esclusiva   ))
responsabilita'  civile  per  danni  ((.  .  .))  in  relazione  agli
inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; ((2))
    c)  l'impegno  delle banche concessionarie a fornire alle imprese
beneficiarie   delle   agevolazioni,  d'intesa  e  coordinandosi  con
l'Istituto   per  la  promozione  industriale,  adeguati  servizi  di
informazione  e  assistenza, in collaborazione con le associazioni di
categoria,  provvedendo  alla  tempestiva  diffusione  tra le imprese
stesse    degli    orientamenti    interpretativi    del    Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato ((, ferme restando
le  competenze  delle  camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura   previste   dall'articolo   5,   comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96)); ((2))
    (( d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare
duplicazioni  dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria
riservatezza  dei  dati e delle informazioni relativi alle imprese ed
ai  programmi  da  esaminare,  nonche' uniformita' di valutazione, di
affidare  ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima,
fatti  salvi  i  casi  di specifici accertamenti o approfondimenti di
carattere particolare;)) ((2))
    e)   gli   adempimenti  a  carico  delle  societa'  di  locazione
finanziaria  di  cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al
presente   regolamento  ed  alle  modalita'  di  trasferimento  delle
agevolazioni   alle   imprese   beneficiarie   che   ricorrano,   per
l'acquisizione  delle  immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema
della locazione finanziaria.
  5.   La   convenzione   deve   altresi'   riservare   al  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  l'adozione  di
disposizioni    in    merito    ai   termini   del   procedimento   e
all'individuazione  del  responsabile  dello  stesso  ed in genere di
applicazione  dei  principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e
IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  Decreto  9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma
1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento
hanno  efficacia  per  le  domande  di  agevolazione  presentate dopo
l'entrata  in  vigore  dello  stesso,  fatti  salvi eventuali diversi
termini determinati da disposizioni di legge".