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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2013, n. 141

Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale. (13G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
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Testo in vigore dal:  1-1-2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare:
l'articolo 230 che stabilisce le modalità di versamento di denaro presso la tesoreria statale;
gli articoli 241 e seguenti che regolano il rilascio delle quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati a favore dell'Erario presso la tesoreria statale;
l'articolo 596 che regola il rilascio delle quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati per la costituzione di depositi provvisori;
l'articolo 621 che regola la presentazione del conto giudiziale da parte degli agenti della riscossione;
l'articolo 633 che regola la presentazione del conto giudiziale da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
l'articolo 23 relativo all'efficacia probatoria delle copie analogiche di documenti informatici;
l'articolo 76 che disciplina lo scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare:
l'articolo 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche;
l'articolo 19 che prevede il ricorso a decreti del Ministro del Tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d'Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, al fine di emanare istruzioni per adeguare l'attuazione del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato alle esigenze derivanti dall'evoluzione dei sistemi informatici;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2006, n. 295, che ha introdotto nuove modalità di versamento presso la tesoreria statale;
Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare il Titolo II della Parte II, relativo alle "Quietanze e altri titoli di entrata";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, concernente la "Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze";
Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle entrate imputate all'Erario dello Stato, stipulato in data 13 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la Banca d'Italia, di seguito "Protocollo d'intesa";
Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca d'Italia;
Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 che consente il ricorso a decreti del Ministro del tesoro, da emanare con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per adottare norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, anche mediante l'impiego di strumenti informatici;
Considerata la necessità di procedere e completare la dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali a fronte dei versamenti effettuati presso le stesse tesorerie, in attuazione degli obiettivi stabiliti nel citato Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del S.I.P.A;
Sentita la Banca d'Italia, che ha espresso il proprio parere con nota n. 1096981/12 del 24 dicembre 2012;
Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha espresso il proprio parere favorevole con determina del Direttore generale del 23 gennaio 2013;
Sentita la Corte dei conti, che si è espressa con parere n. 1/2013/Cons, reso dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 29 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi del 29 agosto 2013;

Vista

la comunicazione n. ACG/70/RGS/13696 del 4 novembre 2013, inviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente Regolamento

Art. 1

Dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria statale
1. A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, le quietanze di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili alle amministrazioni pubbliche istituzionalmente interessate le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati dalle tesorerie.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Si riporta il testo degli articoli 230, 241, 596, 621 e 633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, Supplemento ordinario:
«Art. 230. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.
Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.
Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.
Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.
I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233.».
«Art. 241. Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del ministero delle finanze.»
«Art. 596. All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il suggello a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo.
Le quietanze debbono indicare:
1° il cognome, il nome e la paternità del depositante o di colui per conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione;
2° la causa del deposito;
3° la quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa ed il capitale nominale.
Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli artt. 242 e 249 a 251.».
«Art. 621. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono.
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti.
La prima parte dimostra:
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;
b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;
c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.
La parte seconda dimostra:
d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;
e) il debito per somme incassate;
f) le somme versate;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.
Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.
Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza."
«Art. 633. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti:
per l'entrata:
nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa;
nelle matrici dei vaglia del tesoro;
nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.
La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 76 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 23. (Copie analogiche di documenti informatici).
- 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
«Art. 76. (Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività). - 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, Supplemento ordinario:
«Art. 2. (Documentazione) - 1. Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , definisce, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per l'entrata in vigore del presente regolamento, le regole tecniche e gli standards delle procedure da utilizzare affinchè le evidenze informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e contabili.
3. La documentazione originale rimane in custodia delle amministrazioni e degli organi emittenti secondo quanto previsto dall'articolo 653 aggiunto al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 con l'articolo 17 del presente regolamento.
4. Allo scopo di definire i casi, le modalità e le procedure per l'utilizzazione a regime, nei procedimenti amministrativi e contabili, delle evidenze informatiche di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica promuove protocolli d'intesa fra le amministrazioni dello Stato e gli altri organismi interessati.».
«Art. 19. (Adeguamento all'evoluzione dei sistemi informatici) - 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d'Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, possono essere emanate istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 (Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295.
- Il Titolo II della Parte II delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 2007, n. 160, S.O., reca: "Quietanze e altri titoli di entrata".
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010 (Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1991, n. 79:
«Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L.
20.000.
3. È abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 241 del citato Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 596 del citato Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note alle premesse.