stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292

Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/2/2006
nascondi
Testo in vigore dal:  7-2-2006

Art. 7

Capitolati d'oneri
1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può altresì avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate.
2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purché di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.
4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione.
5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.