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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292

Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/2/2006
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Testo in vigore dal: 7-2-2006
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440, contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato ed il relativo regolamento approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali    in    materia    di    organizzazione   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n.  189,  recante  il regolamento di semplificazione del procedimento
relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
  Visto  il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza,
approvato  con  regio  decreto  5 aprile  1943,  n. 532, e successive
modificazioni;
  Visto  il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza,
approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  «Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della
struttura  ordinativa  del  Corpo  della Guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001, n. 67, recante:
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68, recante:
«Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
l'articolo  9,  comma  2,  che  dispone,  a  sua  volta,  il coerente
adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del
Corpo,  con  apposito  regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni,  recante:  «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia
di  finanza,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78»;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  la  struttura logistica,
amministrativa  e  contabile  del  Corpo  e la relativa disciplina ai
citati  decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e
di riordino del personale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Sentito  l'organo  centrale  della  rappresentanza militare (COCER)
della Guardia di finanza;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Comandante generale

  1.  Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
    a) avvalendosi  del  Comandante  in  seconda  e del Capo di stato
maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;
    b) esercita  i  poteri  di spesa e di acquisizione delle entrate,
attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e
dei  distaccamenti  i  limiti di valore per gli impegni delle spese e
per l'acquisizione delle entrate;
    c) promuove  e  resiste  alle  liti; ha il potere di conciliare e
transigere;
    d) definisce,  con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma
4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
34,  l'organizzazione  amministrativa centrale e periferica del Corpo
della  Guardia  di finanza precisando i principi generali e i criteri
cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.
  2.  Il  Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente
regolamento  nel  quadro  delle  attribuzioni  di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1999, n. 34.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:

              - L'art.  9,  comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  68  (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo della
          Guardia  di  finanza,  a  norma  dell'art.  4  della  legge
          31 marzo  2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «2.   Al  fine  di  adeguare  la  struttura  logistica,
          amministrativa  e  contabile  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
          disciplina,  ai  contenuti  dei  decreti legislativi di cui
          all'art.  4  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
          modello  organizzativo  di  cui  all'art.  27, commi 3 e 4,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, il Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, emana apposito
          regolamento,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore
          del   citato   regolamento   e'  abrogato  il  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   20 marzo  1986,  n.  189,
          concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.».

          Note alle premesse:

              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
              - Il  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale   dello   Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 febbraio  2001,  n.  189 (Regolamento di semplificazione
          del  procedimento  relativo  all'alienazione di beni mobili
          dello   Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 maggio 2001, n. 118.
              - Il  regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, abrogato dal
          presente regolamento, recava: «Approvazione del Regolamento
          di amministrazione per la Regia Guardia di finanza».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1986,  n.  189,  abrogato dal presente regolamento, recava:
          «Approvazione  del  regolamento  di  amministrazione per la
          Guardia di finanza».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
              - Il   decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  67
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  199, in materia di nuovo
          inquadramento  del  personale non direttivo e non dirigente
          del  Corpo  della  Guardia di finanza), e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  26 marzo  2001,  n.  71,  supplemento
          ordinario.
              - Per il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19
          marzo 2001, n. 68, si veda la nota al titolo.
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
          del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art.   4   della  legge  31 marzo  2000,  n.  78),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
          ordinario.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  16  del  citato  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, cosi' recita:
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).   -   1. I   dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri:
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
              2.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
              4.  Gli  atti  e i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
              - Il  comma  4  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, cosi'
          recita:
              «4. Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza
          e   la   rispondenza   al  pubblico  interesse  dell'azione
          amministrativa,       attraverso      la      flessibilita'
          dell'organizzazione  degli  uffici,  il comandante generale
          stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede,
          il  livello  e,  fatto salvo quanto disposto al comma 3, le
          dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.».
              - L'art.  3  dello  stesso decreto del Presidente della
          Repubblica n. 34 del 1999, cosi' recita:
              «Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale e'
          l'organo mediante il quale il comandante generale:
                a) esercita    le   funzioni   di   alta   direzione,
          pianificazione,  programmazione, indirizzo e controllo, per
          il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  previsti dalla
          legge 23 aprile 1959, n. 189;
                b) tiene  i  rapporti  con  gli organi centrali della
          pubblica  amministrazione,  con  gli organi di Governo, nei
          casi  previsti  dalla  legge,  e con gli uffici dell'Unione
          europea  e degli organismi internazionali, nel quadro delle
          direttive impartite dal Ministro delle finanze.».